reddito-cittadinanzaSi torna a disquisire in merito all’argomento Reddito di Cittadinanza che potrebbe lasciare qualche perplessità nei richiedenti. La misura di sostegno economico alle persone in difficoltà sta per scadere alla sua diciottesima mensilità. Molti vorrebbero sapere se sia possibile rinnovare la richiesta a fronte di quello che potrebbe confermarsi come ultimo bonifico PostePay. Ecco cosa c’è da sapere.

 

Reddito di cittadinanza: come riattivare i bonifici dopo il 27 Giugno 2020

La data del 27 Giugno 2020 è stata per molti il termine ultimo per la partecipazione al progetto Reddito di Cittadinanza che ha elargito fondi per i meno abbienti con cittadinanza italiana. Secondo il dato ufficiale l’ammontare delle partecipazioni in Italia è stato del 18%. Tra costoro si alimenta il tarlo del dubbio circa la possibilità di ottenere il rinnovo delle condizioni finora godute. La domanda si può ripresentare ferme restando le solite condizioni di accesso:

  • ISEE inferiore a 9.360 euro all’anno se si è in affitto, altrimenti non deve superare i 7.560 euro l’anno per chi vive in casa di proprietà;
  • patrimonio immobiliareinferiore a 30.000 euro, considerando anche eventuali patrimoni posseduti all’estero;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro, limite che sale fino a 2.000 euro in più per ogni componente familiare successivo al primo figlio (fino a una cifra massima di 10.000 euro), di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro in caso di persona con disabilità in famiglia.

Se, invece, nel periodo è cambiato qualcosa dal punto di vista economico la domanda può essere rigettata. In particolare le condizioni del RdC decadono se:

  • in famiglia si è in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta del RdC, oppure di auto con cilindrata superiore ai 1.600 cc o moto con cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
  • alle famiglie che possiedono navi e imbarcazioni da diporto;
  • ai soggetti in stato detentivo;
  • a una famiglia nelle quali uno dei componenti si è dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti alla richiesta, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa.
FONTETrend Online
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