In Europa si interviene in merito alle disposizioni legislative inerenti la gestione dei marchi nazionali portandosi all’analisi di una Legge di Delegazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 novembre 2017 (L. 163/2017) la quale conferisce al Governo una delega espressa per l’adozione delle discipline di tutela del marchio in Italia sulla base di alcune direttive della comunità. Tante le novità di questa nuove direttiva.
Marchio registrato in Europa ed in Italia: cosa cambia
Nel contesto della tutela del marchio industriale in Europa vi sono le novità inerenti la protezione dei diritti sulle proprietà intellettuali che come previsto dalle Nuova Legge all’art. 3, comma 1 integreranno ulteriori aggiunte alla normativa vigente contenuta nel Codice della Proprietà Industriale che si adegua ora al “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa” secondo quanto sancito dalla direttiva UE 2436/2015.
I provvedimenti da prendersi prevederanno quindi l’allineamento delle disposizioni della normativa italiana al regolamento europeo per la disciplina del marchio Europa. Nello specifico si parla dell’introduzione di una nuova procedura di tipo amministrativo per ottenere la dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio registrato che vedrà l’intervento diretto dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Non si ricorrerà più al giudice ordinario e la disciplina si rifarà a quanto sancito dall”art. 3, comma 1, lett. gche riporta espressamente:
“Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall’articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l’irricevibilità delle domande stesse”
Ulteriori novità riguardano la gestione dei cosiddetti “marchi non convenzionali” che come per i marchi Europa non devono sottostare all’obbligo di rappresentazione grafica del marchio stesso. Cosa che permetterà di registrare in modo più semplice i suoni, i profumi, i colori, gli ologrammi, i pattern ed altro come veri e propri marchi. Lo dice l’art. 13 della direttiva 2436/2015, che indica:
“Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso”
Ne consegue che chiunque voglia registrare un marchio nazionale può già farlo in sede di presentazione di domanda in qualsiasi forma ritenga opportuna secondo tecnologia disponibile, purché di facile comprensione, accessibilità e lettura. Formati ammessi saranno, ad esempio, file mp3, mp4 e jpeg.
Per finire si è prevista anche l’introduzione di una nuova tipologia di marchio definita “marchio di garanzia o certificazione”, assoggettato all’art. 3, comma 2, lettera f della stessa Legge di Delegazione che si applica a quei soggetti che operano sul mercato come certificatori della qualità di prodotti o servizi.
Una novità senz’altro importante visto che l’applicazione del marchio garantisce in questo caso il possesso delle caratteristiche tecniche idonee del prodotto sulla base degli standard precedentemente definiti.
La disciplina del marchio, quindi, si rafforza e si amplia verso nuove tutele delle proprietà intellettuali sia nel contesto Europeo che italiano, a dimostrazione di un impegno rilevante da parte delle istituzioni e di un chiaro vantaggio per tutte le imprese.
Scopri: Carta di identità con chip per controllo biometrico