“ai messaggi WhatsApp e sms invenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro non sia applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p., in quanto tali testi non rientrano nel concetto di ‘corrispondenza‘, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito”

La situazione è davvero particolare. La situazione di Renzi sta diventando abbastanza complessa, dal momento che ci sono alcune tesi che sosterrebbero che i messaggi WhatsApp scambiati tra il leader di Italia viva e l’imprenditore Manes siano pura corrispondenza.

Chat di WhatsApp? Semplice corrispondenza secondo il leader di Italia viva

Matteo Renzi sostiene però che si tratta di semplice corrispondenza, proprio come ha confermato anche la berlusconiana Fiammetta Modena. Queste le sue parole:

“Negli ultimi anni il concetto di ‘corrispondenza’ ha subito un’evoluzione ‘tecnologica’, atteso che a quella tradizionale in formato cartaceo si sono aggiunte forme di corrispondenza in formato elettronico, ad esempio mail, Sms, messaggi whatsapp eccetera”

A smentire questa tesi però ci ha pensato la corte di cassazione che ha spiegato che i messaggi WhatsApp rinvenuti all’interno di uno smartphone non possono rientrare all’interno del concetto di corrispondenza. C’è infatti un precedente, durante il quale però la difesa aveva fatto ricorso appellandosi alla violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza.

Tale eccezione è stata rigettata dalla sesta sezione penale della cassazione, la quale ritiene di aver fatto ineccepibile applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagato (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace nè alle regole stabilite per la corrispondenza, nè tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche“.

“ai messaggi WhatsApp e sms invenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro non sia applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p., in quanto tali testi non rientrano nel concetto di ‘corrispondenza‘, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito”

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