Insieme al bollo auto, il canone Rai rappresenta in assoluto una delle tasse più incise agli italiani. Concepito inizialmente come contributo per poter fruire dei canali televisivi statali, da qualche anno a questa parte ha modificato la propria vocazione, andando a rappresentare una vera e propria tassa sul possesso della televisione.

Se inizialmente, infatti, quest’imposta andava corrisposta separatamente rispetto ad altre utenze, a partire dal 2016 il suo pagamento è stato incorporato in quello della bolletta dell’energia elettrica. Questo ha portato sia ad una riduzione dell’evasione fiscale sulla tassa in questione, sia ad un abbassamento del costo sostenuto dagli utenti, ora suddiviso su 5 rate da 18 euro per un totale complessivo di 90 euro annuali.

D’altra parte, in questi ultimi mesi la proposta di Luigi di Maio, concernente una possibile abolizione del canone, aveva animato il dibattito pubblico tra gli spettatori. Se nei mesi estivi non è stato possibile dar seguito alla richiesta per le svariate vicende politiche, però, essa potrebbe essere riesumata e calendarizzata per una discussione parlamentare nei prossimi mesi.

Ma per chi non volesse attendere, esistono dei criteri per non pagare il canone già da ora.

Canone Rai: ecco chi può risultare esente

Essendo una tassa sul possesso della televisione, senza dubbio il non possederne una comporta automaticamente esenzione dal suo pagamento. Per risultare esenti, si deve inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo di “dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo”, scaricabile da questo link.

L’altra via sarebbe rientrare in una categoria di persone che, per ragioni sociali o d’età, risultano esentati dal corrispondere questa imposta. Ecco i requisiti:

  • Possedere un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro;
  • Essere un agente problematico (condizione dettata dall’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • Essere funzionario e/o impiegato consolare (sempre sulla base della Convenzione di Vienna, art. 49);
  • Essere funzionario di un’organizzazione internazionale;
  • Essere un militare di cittadinanza non italiana e/o esser parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze armate della NATO.
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