agcom cambio operatore

Le nuove regole approvate da AGCOM (anche conosciuto come Garante delle Comunicazioni) con la delibera n. 487/18/CONS, rimettono in ordine la materia legale del cambio operatore o del recesso da un contratto prima della scadenza effettiva. In precedenza una tale operazione poteva costare anche molto denaro, ma ora sembra che gli utenti sono liberi di farlo.

Secondo la delibera, le spese di recesso per il cambio operatore “non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente“. Già una buona notizia.

Parlando invece di vincoli contrattuali, se doveste decidere di recedere in anticipo sappiate che l’operatore non potrà più richiedervi tutti gli sconti arretrati. Come dice il testo:”la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione”. AGCOM ha purtroppo lasciato spazio alle interpretazioni, indicando solo che “gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale“.

AGCOM: e per i contratti con device in comodato d’uso?

All’interno di molti contratti esistono delle forniture aggiuntive di dispositivi a rate. Nel caso doveste recedere in anticipo dal canone, potrete decidere se saldare il costo del device in un’unica soluzione o continuare a pagare con il piano rateale stipulato.

Nel caso ce ne fosse bisogno, AGCOM ribadisce nel suo comunicato che la durata massima del contratto sarà di 24 mesi. Il Garante impone anche che ci sia trasparenza tra operatori di telefonia e clienti, che dovranno indicare “tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”.

Sulla carta una delibera ottima, ma speriamo che almeno stavolta gli operatori non riescano a trovare un modo per aggirarla.

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