cartelle esattorialiÈ stato imposto un nuovo stop in extremis per quanto concerne le cartelle esattoriali e altri atti fiscali fino al 31 gennaio 2021. Di fatto, il consiglio dei ministri, giovedì sera, ha approvato un Decreto Legge che allontana la paura dei 50 milioni di atti che erano pronti a partire lunedì prossimo, disponendo “l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In più, il provvedimento sposta al 31 gennaio il termine finale di scadenza dei versamenti che derivano dalle cartelle di pagamento, come pure dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, sospesi dal Decreto Legge del marzo scorso. La sospensione di cui vi parliamo è “operante senza alcuna soluzione di continuità” dal 21 febbraio 2020 per i debitori che risiedono nei comuni della prima “zona rossa” e dall’8 marzo 2020 per tutti gli altri, fino al 31 gennaio.

 

 

Cartelle esattoriali: slittato il termine di scadenza anche di altri elementi

Sembra sia slittato al 31 gennaio anche la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento che derivano dai pignoramenti prezzo terzi, fatti dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti che hanno stipendi, indennità e pensioni. Inoltre, Palazzo Chigi ci tiene a spiegare che “restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”.

Infine, nella nota, si legge anche che “restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario”.
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