venerdì, Marzo 28, 2025

Addio Canone RAI: questi italiani possono decidere di non pagarlo

di Monica Palmisano

Il decreto legge varato nel 2016 ed entrato in vigore nello stesso anno, ha determinato l’imposizione della tassa non più sulla fruizione dei canali di Stato, ma anche sul possesso di un apparecchio televisivo. Il canone RAI, da quel momento in poi, si è quindi basato sulla presunzione di detenzione, da parte dell’utenza che possiede un immobile, una televisione sintonizzabile sui canali RAI.

Il canone, quindi, corrisponde ad una tassa annuale il cui pagamento, dopo la normativa del 2016, viene effettuato direttamente con la bolletta dell’energia elettrica. In questo modo lo Stato si assicura che nessuno evada quest’imposta.

L’addebito contestuale all’energia elettrica, però, determina una diretta conseguenza: esso viene addebitato indistintamente a chiunque possa essere un eventuale possessore della televisione.

Questo implica che chiunque abbia un’antenna per la visione di questi canali, può automaticamente detenere anche l’apparecchio che ne codifica i segnali. Per non essere inclusi in questa “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo“, che avviene in modo automatico, e quindi risultare anche esonerati dal pagamento della tassa, dovranno essere i diretti interessati a far pervenire all’Agenzia delle Entrate apposita richiesta di esenzione.

Canone Rai: chi non deve pagare la tassa

Per non pagare il canone Rai, ci sono due possibilità. La prima, più immediata, corrisponde al non possedere una televisione. È necessario inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo di dichiarazione di non detenzione, scaricabile da questo link.

Una seconda possibilità per l’intestatario corrisponde al soddisfare uno di questi requisiti:

  • Possedere un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro;
  • Essere un agente problematico (condizione dettata dall’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • Essere funzionario e/o impiegato consolare (sempre sulla base della Convenzione di Vienna, art. 49);
  • Essere funzionario di un’organizzazione internazionale;
  • Essere un militare di cittadinanza non italiana e/o esser parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze armate della NATO.

Anche in questo caso, è necessario richiedere personalmente l’esenzione.

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