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Riconoscimento facciale AI, la polizia lo usa dal 30 settembre

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Il riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale entra ufficialmente negli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine italiane. Dal 30 settembre è infatti in vigore la nuova disciplina che regola l’uso del riconoscimento biometrico in tempo reale durante le attività di polizia, con una serie di paletti precisi su quando, dove e per quanto tempo questa tecnologia può essere impiegata.

Il cambiamento porta la firma del decreto legislativo n. 160 del 9 settembre 2026, un provvedimento nato con un obiettivo dichiarato: allineare le regole nazionali a quelle previste dall’AI Act europeo. Bruxelles aveva tracciato la cornice generale e adesso l’Italia ha tradotto quei principi in norme concrete, scegliendo di inserirle direttamente nel cuore del sistema penale. Non si tratta quindi di linee guida o di semplici indicazioni operative ma di disposizioni vere e proprie, che stabiliscono in modo dettagliato i confini entro cui le autorità possono muoversi quando decidono di affidarsi agli algoritmi per identificare una persona.

Come funziona il riconoscimento con AI e in quali casi si può usare

La novità più rilevante riguarda il Codice di procedura penale, che accoglie un nuovo articolo 359 ter dedicato all’identificazione e alla localizzazione tramite sistemi di intelligenza artificiale. Il meccanismo è piuttosto lineare. Le telecamere già presenti in luoghi come stazioni, aeroporti e aree urbane, oppure quelle installate appositamente in occasione di particolari eventi, potranno inviare le immagini raccolte a un sistema in grado di rilevare le caratteristiche biometriche dei volti inquadrati. Questi dati vengono poi messi a confronto con la relativa banca dati autorizzata, così da verificare se tra le persone riprese ci sia qualcuno che le autorità stanno effettivamente cercando.

Il punto delicato, ovviamente, è stabilire chi può finire sotto la lente di questi sistemi. La normativa circoscrive l’utilizzo a situazioni ben definite. Si parla della ricerca di latitanti, di persone sospettate di reati particolarmente gravi e di individui scomparsi. In quest’ultima categoria rientrano ad esempio le vittime di sequestro, di tratta o di sfruttamento sessuale, ovvero casi in cui la rapidità nel localizzare qualcuno può fare una differenza enorme. L’idea di fondo è che il riconoscimento facciale non diventi uno strumento di sorveglianza generalizzata ma resti legato a obiettivi specifici e motivati.

Autorizzazioni del giudice e limiti di durata

Accanto ai casi d’uso, il decreto disegna anche una procedura piuttosto rigorosa per attivare questi sistemi. Durante le indagini preliminari tutto parte dalla richiesta del pubblico ministero, ma questo da solo non basta. Di norma serve infatti anche un’autorizzazione motivata da parte del giudice, che diventa così il vero filtro tra la volontà investigativa e l’impiego concreto della tecnologia.

Il provvedimento con cui viene concesso il via libera non può essere generico. Deve indicare in maniera adeguata il reato per cui si procede, ma anche le finalità dell’operazione, la persona ricercata, l’area geografica interessata e la durata dell’attività. Proprio su quest’ultimo aspetto la legge fissa un tetto chiaro: l’uso del sistema non può superare la settimana, salvo eventuali proroghe legate alle esigenze del singolo caso. Un limite temporale che, insieme all’obbligo di specificare luogo e obiettivo, punta a evitare che le telecamere intelligenti restino accese a tempo indeterminato senza un controllo puntuale da parte dell’autorità giudiziaria.

Fonte: TecnoAndroid

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