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Abolito il telemarketing telefonico: in Francia la stretta è totale, e chi riceveva chiamate da aziende mai sentite prima potrà tirare un sospiro di sollievo. Dall’11 agosto 2026 scatta una riforma che ribalta il modo in cui funziona da sempre la vendita al telefono. Un’impresa non potrà più contattare un consumatore per scopi commerciali senza avere prima un consenso esplicito e dimostrabile. Niente più iscrizioni preventive da parte del cittadino per farsi lasciare in pace, adesso è chi chiama a dover avere le carte in regola prima ancora di comporre il numero.
La Francia passa quindi dal modello dell’opt-out a quello dell’opt-in. Fino al 10 agosto tutto ruota attorno a Bloctel, il registro dove i cittadini si iscrivono per opporsi alle telefonate commerciali. Ricorda qualcosa? Sì, il nostro criticatissimo Registro pubblico delle opposizioni, o RPO. Dal giorno dopo la logica si capovolge del tutto, e il silenzio del consumatore non basta più a giustificare la chiamata. La DGCCRF, l’autorità francese che vigila su concorrenza e consumatori, ha confermato che la nuova disciplina chiude proprio con il sistema costruito su Bloctel.
Consenso a scadenza e multe salate
C’è un dettaglio interessante nella scelta francese. L’autorizzazione alle telefonate commerciali vale al massimo un anno, e il consumatore può ritirarla quando vuole, anche solo a voce. L’impresa che chiama deve invece conservare le prove di come ha raccolto quel consenso, con tanto di data, ora e informazioni mostrate all’utente. La DGCCRF parla di un periodo minimo di conservazione pari a 3 anni.
Questo cambia parecchio le cose per i database dei call center. Un elenco di nomi e numeri non ha più molto senso se a ogni contatto non è associata un’informazione affidabile su origine, durata e revoca del consenso. Comprare liste con centinaia di migliaia di numerazioni diventa quindi un affare rischioso, perché senza prova di come ciascuno ha accettato di essere contattato quel file vale poco o nulla.
Restano poi le altre regole francesi. Chiamate consentite dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Nessun consumatore può essere contattato più di quattro volte in 30 giorni, e se dice che non vuole proseguire, l’operatore deve chiudere e non richiamare. Le sanzioni arrivano fino a 75.000 euro per una persona fisica e 375.000 euro per una persona giuridica. Nei casi peggiori, soprattutto verso soggetti fragili, si può finire anche sul penale. E c’è di più: un contratto concluso dopo una chiamata irregolare è semplicemente nullo.
In Italia qualcosa di simile esiste già
Anche il nostro Paese si è mosso nel 2026, quasi in sordina. Il RPO continua a contare per la gran parte delle campagne commerciali, ma per un settore preciso l’Italia ha già superato la logica dell’opt-out. La legge 10 aprile 2026, n. 49, che ha convertito il decreto-legge n. 21/2026, ha inserito nel Codice del consumo una disciplina apposita per energia elettrica e gas. Il divieto è operativo dal 19 giugno 2026.
Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 51 vieta le sollecitazioni commerciali non richieste, telefonate e messaggi compresi, per proporre o concludere contratti di luce e gas. Le cosiddette chiamate a freddo sono quindi fuorilegge. Il professionista può contattare qualcuno solo se è stata la persona stessa a chiederlo tramite i canali ufficiali dell’azienda, oppure se si tratta di un cliente già acquisito che ha dato uno specifico consenso. E come in Francia, spetta all’impresa dimostrare quando e come quel consenso è stato ottenuto.
Fuori dal settore energetico, però, poco cambia. Telefonia, assicurazioni, servizi finanziari e prodotti vari restano dentro il quadro generale fatto di consenso, privacy e RPO. Quindi sì, in Italia le chiamate di telemarketing si possono ancora ricevere.
SPID e CIE come chiave contro le truffe
Qui arriva la parte più stimolante. SPID e CIE ormai servono per tutto, allora perché non usarli anche per i contratti a distanza? Nei settori dove il teleselling genera da anni contestazioni e attivazioni non richieste, un’identificazione forte potrebbe chiudere il problema alla radice.
Il call center illustrerebbe l’offerta, ma senza concludere nulla al telefono. Al termine, il consumatore riceverebbe un link verso l’area ufficiale del fornitore, dove autenticarsi con SPID o CIE, leggere le condizioni e confermare l’adesione. Un call center abusivo può falsificare il numero mostrato, conoscere nome e codice fiscale, spacciarsi per un grande operatore. Quello che non può fare è completare al posto tuo un’autenticazione SPID o CIE sull’infrastruttura vera del venditore.
Un meccanismo così risolverebbe pure la questione dell’onere della prova. Un evento di autenticazione legato a uno specifico documento contrattuale è ben più solido di un “sì” registrato durante una telefonata. Il sistema potrebbe memorizzare versione del contratto, data e ora della conferma, identità del fornitore e prova dell’avvenuta autenticazione, senza toccare credenziali o dati sensibili, nel rispetto della minimizzazione prevista dal GDPR.










