In questo articolo Indice dei contenuti 2 sezioni
Il giro di vite sul telemarketing abusivo sta producendo un effetto collaterale di cui si parla poco: le sanzioni finiscono spesso sulle spalle degli operatori titolari del trattamento, anche quando le chiamate moleste partono da soggetti che con quegli operatori non hanno alcun rapporto e ne usano semplicemente il nome. Un cortocircuito che riguarda chiunque abbia un numero di telefono, perché è il motivo per cui certe telefonate continuano ad arrivare nonostante le multe si moltiplichino.
Il punto di partenza è una domanda tutt’altro che teorica. Fino a dove arriva la responsabilità dell’operatore quando qualcuno, dall’esterno della filiera commerciale, si spaccia per un marchio noto e inizia a contattare consumatori a raffica? La risposta cambia parecchio a seconda di come si legge il principio di accountability previsto dal GDPR, che chiede alle aziende non solo di rispettare le regole ma di dimostrare di averle rispettate, con controlli, verifiche e prove documentali.
Governo della filiera e responsabilità per fatti altrui
La distinzione che rischia di saltare è proprio quella tra il governo della filiera e la responsabilità per fatti commessi da terzi estranei. Un conto è l’azienda che affida la propria campagna promozionale a una rete di call center e poi non verifica come vengono raccolti i consensi, chiude un occhio sulle liste comprate chissà dove, non controlla i subappalti a cascata. In quel caso la catena è sua, i vantaggi economici pure, e la responsabilità segue naturalmente. Ben diverso è il caso di un soggetto completamente fuori dal perimetro contrattuale, che non ha mandato, non riceve compensi, non risponde a nessuno, ma sfrutta la notorietà di un marchio per rendere più credibile la propria attività illecita.
Su questo terreno gli orientamenti del Garante hanno un peso enorme, perché definiscono nei fatti quanto lontano debba spingersi il dovere di vigilanza di un’impresa. Il rischio, se l’asticella viene posizionata troppo in alto, è chiedere alle aziende di controllare l’incontrollabile, ossia comportamenti di terzi che operano volutamente nell’ombra e che cambiano identità con la stessa rapidità con cui cambiano numero di telefono.
Lo spoofing e il confronto con le prassi europee
Il capitolo tecnico rende tutto ancora più complicato. Lo spoofing consente di falsificare il numero chiamante che appare sul display, facendo comparire recapiti italiani, numeri di cellulare o addirittura utenze riconducibili ad aziende reali. Chi riceve la chiamata non ha modo di capire se dall’altra parte ci sia un operatore autorizzato oppure un truffatore. E l’azienda il cui nome viene utilizzato senza permesso si ritrova nella posizione paradossale di vittima e di potenziale destinataria di una sanzione allo stesso tempo.
Il confronto con le prassi Ue aiuta a inquadrare meglio il problema, perché mostra approcci diversi nel modo di ripartire le responsabilità lungo la catena del contatto commerciale. Il tema comune resta lo stesso in tutti i mercati europei: capire dove finisce l’obbligo di diligenza di chi commissiona una campagna e dove inizia invece la sfera dell’illecito puro, quella che dovrebbe essere aggredita con strumenti investigativi e non con provvedimenti amministrativi rivolti a chi il nome se l’è visto rubare.
La conseguenza pratica di una stretta calibrata male è intuibile. Le imprese strutturate, quelle che hanno contratti scritti, audit periodici e registri dei consensi, diventano bersagli facili da individuare e da sanzionare. Chi opera nella totale clandestinità, cambiando sede, numerazioni e ragioni sociali, continua invece indisturbato. E il telemarketing illegale, quello che davvero tormenta i consumatori, resta esattamente dov’era.
Fonte: TecnoAndroid








