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Suno nel mirino dell’Antitrust: possibili clausole vessatorie

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L’Antitrust ha deciso di accendere i riflettori su Suno, la società statunitense che offre l’omonimo servizio di intelligenza artificiale generativa specializzato nella creazione di musica. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti avviato un’istruttoria per possibili clausole vessatorie presenti nei Termini di Servizio che gli utenti accettano quando decidono di usare la piattaforma. Secondo quanto spiegato dall’Autorità in una nota, queste condizioni presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo, perché sarebbero in grado di generare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto, con un peso tutto spostato sulle spalle del consumatore.

Il nodo, quindi, non sono le canzoni prodotte dall’algoritmo ma le regole contrattuali che ne disciplinano l’utilizzo. E scorrendo i rilievi mossi dal Garante emerge un quadro piuttosto articolato, che tocca aspetti molto diversi tra loro: dalla gestione degli abbonamenti fino alla tutela delle opere creative, passando per il modo in cui un utente italiano potrebbe far valere le proprie ragioni in caso di contestazione.

Modifiche unilaterali e account cancellati senza preavviso

Il primo punto contestato riguarda la libertà di manovra che l’azienda si sarebbe ritagliata. Stando all’Autorità, i Termini di Servizio riserverebbero a Suno un’ampia discrezionalità nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio offerto e perfino i prezzi di abbonamento, senza indicare alcun giustificato motivo. Non solo. La società potrebbe sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso, portandosi dietro anche tutti i contenuti collegati al profilo.

A questo si aggiunge un altro aspetto che il regolatore giudica problematico. Le clausole estenderebbero il consenso del consumatore a condizioni ulteriori, che al momento della sottoscrizione non erano conoscibili. Allo stesso tempo limiterebbero in maniera molto ampia e generica la responsabilità della società, arrivando a coprire anche ipotesi di danno alla persona.

Diritti d’autore, arbitrato negli Stati Uniti e consultazione pubblica

Una parte della nota è dedicata alla disciplina dei diritti d’autore, tema che per un servizio dedicato alla composizione musicale pesa parecchio. La licenza imposta a chi vuole sfruttare le funzioni della piattaforma avrebbe un oggetto eccessivamente indeterminato, perché generico e onnicomprensivo. E sarebbe accompagnata dalla rinuncia ai diritti morali d’autore, una previsione considerata contraria agli articoli 20 e seguenti della legge n. 633 del 1941.

C’è poi la questione delle controversie. Secondo il Garante, il contratto imporrebbe agli utenti il ricorso a un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini di decadenza molto stretti per presentare reclamo e con la rinuncia alle azioni collettive. Come foro competente esclusivo verrebbe indicato quello dello Stato del Massachusetts, una scelta che per un consumatore residente in Italia rende tutto decisamente più complicato.

Il procedimento prevede anche un passaggio aperto ad altri soggetti. Nelle prossime settimane, nella sezione dedicata del sito dell’Antitrust, verrà pubblicato il testo della consultazione pubblica, disposta in base all’articolo 7, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356.

Potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio, o le loro unioni, interessate dalle clausole finite sotto esame, in virtù della specifica esperienza maturata nel settore. La porta resta aperta anche alle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, purché riconosciute e iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo.

Fonte: TecnoAndroid

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