Nuova minaccia dal web per i telespettatori italiani. In queste ultime settimane, infatti, sembra stia circolando su vari indirizzi di posta elettronica una comunicazione, che potrebbe essere scambiata erroneamente per autentica, in cui alcuni utenti sono avvisati di aver diritto al rimborso del canone RAI.

In questa sede, dunque, ci sentiamo di dover allertare i nostri lettori circa le possibili conseguenze nell’interagire con questo tipo di mail, affinché essi vengano salvaguardati e tutelati in toto da qualsiasi evenienza.

La comunicazione in questione, infatti, risulta fasulla per varie ragioni che ora andremo ad analizzare.

Rimborso canone RAI: massima attenzione alla truffa svuota-conti

Anzitutto, affinché si possa ottenere un rimborso su una somma versata erroneamente per il canone RAI – ad esempio laddove non si era al corrente di risultare idonei all’esenzione – è necessario avviare un iter su iniziativa del contribuente. L’Agenzia delle Entrate non invia mai comunicazioni simili laddove prima non vi sia stata una richiesta da parte dell’intestatario.

Pertanto, l’unico modo per ottenere un simile rimborso sarebbe quello di richiederlo personalmente, tramite i canali di comunicazione ufficiali. Solo in quel caso si otterrebbe una risposta dall’Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo, nella mail che sta circolando si richiede di cliccare su un link riportato nel corpo del messaggio, da cui si potrà accedere direttamente ad una piattaforma dove inserire le credenziali per l’accredito del rimborso. Vi invitiamo caldamente a non interagire in alcun modo con questi reindirizzamenti, perché anche se non doveste inserire alcun dato, nell’apertura del link potrebbe partire il download automatico di malware che andrebbero ad infettare il dispositivo e prelevare dati sensibili (compresi nomi utenti e password).

Infine, ricordiamo che esistono dei criteri per risultare esenti dal pagamento del canone. Il primo, ma non scontato, corrisponde al non possedere una televisione. È necessario inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo di dichiarazione di non detenzione, scaricabile da questo link.

Una seconda possibilità per l’intestatario corrisponde al soddisfare uno di questi requisiti:

  • Possedere un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro;
  • Essere un agente problematico (condizione dettata dall’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • Essere funzionario e/o impiegato consolare (sempre sulla base della Convenzione di Vienna, art. 49);
  • Essere funzionario di un’organizzazione internazionale;
  • Essere un militare di cittadinanza non italiana e/o esser parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze armate della NATO.

Anche in questo caso, è necessario richiedere personalmente l’esenzione.

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