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Le nuove regole sul telemarketing luce e gas introdotte dal Decreto Bollette del 2026 rischiano di creare uno squilibrio tra fornitori di energia e compagnie telefoniche. È questa la valutazione dell’Antitrust, che nella segnalazione AS2193 ha messo nero su bianco alcune possibili criticità concorrenziali legate al divieto di chiamate commerciali per i contratti di elettricità e gas. Il documento è stato deliberato dall’Autorità il 22 settembre 2026, porta la data del 24 settembre ed è comparso il 12 ottobre 2026 nel Bollettino settimanale n. 39.
L’obiettivo di proteggere i cittadini dalle telefonate aggressive viene considerato condivisibile dall’AGCM, che però teme effetti collaterali sulla competizione tra operatori energetici e aziende di telecomunicazioni. Nel mirino c’è anche lo sviluppo delle offerte convergenti, quelle che mettono insieme telefono, internet, luce e gas in un unico pacchetto. La segnalazione, formulata ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 287 del 1990, è stata inviata ai Presidenti di Senato e Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Cosa prevede il divieto sulle chiamate commerciali
La norma contestata nasce dall’articolo 1, comma 5 bis, del Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49. Il nuovo comma 8 bis dell’articolo 51 del Codice del consumo vieta le sollecitazioni telefoniche, messaggi compresi, finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura energetica. Sono previste soltanto due eccezioni. La prima riguarda chi ha chiesto espressamente di essere ricontattato tramite le interfacce informatiche dell’azienda. La seconda permette di chiamare i consumatori che sono già clienti luce o gas dello stesso operatore, a patto che abbiano dato uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
C’è poi un vincolo pratico: le telefonate devono partire da un numero che identifichi in modo univoco il fornitore. E chi sgarra paga caro, perché i contratti firmati dopo un contatto irregolare sono considerati nulli. Proprio sul modo in cui sono state scritte le eccezioni si concentra il ragionamento dell’Autorità.
Il nodo della base clienti e del cross selling
Il punto più delicato riguarda chi può sfruttare la propria clientela per vendere servizi aggiuntivi. Un operatore telefonico che offre anche luce e gas non può chiamare i suoi clienti di sola telefonia per proporre contratti energetici, nemmeno quando questi hanno già acconsentito a ricevere comunicazioni promozionali. La seconda eccezione infatti richiede un rapporto di fornitura energetica già esistente. Al contrario un fornitore di energia può continuare a proporre offerte ai propri clienti e può anche vendere loro servizi di telecomunicazioni, che il Decreto Bollette non tocca. Lo stesso squilibrio vale per i pacchetti convergenti con una componente energetica.
Per l’Antitrust tutto questo genera un’asimmetria nelle possibilità di ingresso ed espansione nel mercato energetico, soprattutto per chi parte senza clienti luce e gas. Le ripercussioni potrebbero toccare il cross selling e le offerte multiutility. L’Autorità precisa che il problema non riguarda soltanto le telco ma chiunque voglia entrare nel settore partendo da zero. C’è anche un altro aspetto. I fornitori già attivi possono continuare a telefonare ai propri clienti, mentre lo stesso canale viene limitato per raggiungere chi è servito dalla concorrenza. Ne deriverebbe un vantaggio per chi è già sul mercato, con meno occasioni per i consumatori di confrontare proposte alternative e una minore mobilità della domanda. L’AGCM chiarisce comunque che non sta contestando la lotta alle chiamate abusive.
Comparatori tariffari e richiesta di revisione
La segnalazione si occupa anche degli intermediari indipendenti e dei comparatori tariffari. L’eccezione che consente la telefonata solo se richiesta attraverso le interfacce del professionista potrebbe infatti creare difficoltà anche quando un consumatore chiede volontariamente di essere ricontattato tramite il sito di un comparatore. Questi servizi, osserva l’Autorità, permettono agli operatori di raggiungere in modo legittimo nuovi clienti e favoriscono il confronto tra offerte. Una revisione dovrebbe quindi lasciare spazio a forme lecite di intermediazione senza abbassare gli standard di correttezza e trasparenza.
Fonte: TecnoAndroid


