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Polizia Postale, il post con Copilot viola l’AI Act?

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Un post pubblicato su LinkedIn dalla Polizia Postale ha acceso una discussione che, a guardarla bene, riguarda tutti quelli che oggi scrivono qualcosa con l’aiuto di un assistente digitale. Nel testo comparso sul social network professionale era finita, incollata di peso, una risposta generata da Copilot. Da lì la domanda inevitabile, quasi automatica per chi segue le nuove regole europee sull’intelligenza artificiale: si tratta di una violazione dell’AI Act? La risposta non è affatto scontata, e non è nemmeno un sì.

Il punto di partenza è la natura del contenuto. Un testo pubblicato da un’istituzione su un profilo ufficiale, con l’obiettivo dichiarato di informare il pubblico, non è una chiacchiera privata. È comunicazione rivolta a una platea, e questo lo colloca dentro il perimetro tracciato dall’articolo 50 del regolamento europeo, la norma che si occupa proprio degli obblighi di trasparenza quando si utilizzano sistemi di intelligenza artificiale generativa. Tradotto in parole semplici: se un contenuto informativo nasce da una macchina, in linea di principio chi lo diffonde dovrebbe dirlo.

Cosa prevede davvero l’articolo 50

Qui però entra in gioco la parte che spesso viene saltata nelle discussioni da bar digitale. L’obbligo di dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale non è assoluto. Il regolamento prevede un’eccezione precisa, e ruota attorno a un concetto che vale la pena tenere a mente: la revisione umana. Se una persona in carne e ossa ha letto, controllato, corretto e si è assunta la responsabilità editoriale di quel testo, l’obbligo di segnalare l’origine artificiale del contenuto viene meno.

È una scelta legislativa che ha una sua logica. L’AI Act non punta a mettere un bollino su qualunque frase toccata da un algoritmo, altrimenti finiremmo per etichettare mezza produzione testuale del pianeta, correttori automatici compresi. L’obiettivo è un altro: evitare che il pubblico venga esposto a contenuti generati in modo automatico e non verificati, spacciati per informazione controllata. Quando c’è una supervisione reale, la catena di responsabilità torna in mano a un essere umano e la trasparenza sull’origine tecnica diventa meno decisiva.

Il nodo pratico per la Polizia Postale

Il caso della Polizia Postale si gioca quindi tutto su un dettaglio che dall’esterno è difficile da verificare. Quel testo generato da Copilot è stato semplicemente copiato e incollato, oppure qualcuno lo ha riletto, validato e fatto proprio prima di premere il tasto di pubblicazione su LinkedIn? Nel primo scenario la mancata indicazione dell’uso dell’IA rappresenterebbe effettivamente un problema rispetto alle previsioni della norma. Nel secondo, invece, non ci sarebbe alcuna irregolarità da contestare.

C’è poi un aspetto che riguarda più la percezione che il diritto. Quando a incollare una risposta di un chatbot è un’istituzione che si occupa proprio di sicurezza digitale e di educazione all’uso consapevole della tecnologia, l’effetto sul pubblico è diverso rispetto a quello che produrrebbe un’azienda qualsiasi. Non perché la regola cambi, ma perché l’aspettativa di rigore è più alta.

Il caso, in ogni modo, mostra quanto sia sottile la linea tracciata dall’AI Act tra uso lecito e uso da dichiarare. Non conta lo strumento in sé, conta la destinazione del contenuto e conta chi ci mette la firma. Un documento interno, una bozza, un appunto di lavoro non fanno scattare nulla. Un post informativo rivolto a migliaia di persone sì, salvo appunto il passaggio di controllo umano che rimette tutto in equilibrio.

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