Droni: il nuovo regolamento europeo entrerà in vigore l'11 settembre 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale Europa è stato reso pubblico il regolamento UE 1139 che tratta dei regolamenti previsti nell’Aviazione Civile. cIn questa categoria troviamo diversi punti salienti che riguardano gli APR: Aeromobili a Pilotaggio Remoto, o comunemente droni.

Un documento che finalmente chiarisce il percorso stabilito dalle Opinion di EASA, l’agenzia europea che regola il volo degli aeromobili. Si tratta di regole che dovranno essere definite e modificate con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo specifico sui droni.

Gli APR  usano lo stesso spazio aereo degli aeromobili convenzionali, quindi secondo la normativa che entrerà in vigore l’11 settembre 2018:

“(26) Poiché anche gli aeromobili senza equipaggio utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili con equipaggio, il presente regolamento dovrebbe disciplinare aeromobili senza equipaggio indipendentemente dalla loro massa operativa. Le tecnologie per gli aeromobili senza equipaggio rendono oggi possibile un’ampia gamma di operazioni e tali operazioni dovrebbero essere soggette a regole proporzionate al rischio della particolare operazione o tipo di operazione.”

 

Si fa chiarezza anche sulla privacy individuale

La norma fa chiarezza anche sullo spazio di manovra per i singoli stati, dichiarando che varia a seconda della densità di popolazione e parametri abitativi:

“(27) Al fine di attuare un approccio basato sul rischio e il principio di proporzionalità, occorre lasciare un certo margine di flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda le operazioni di aeromobili senza equipaggio, tenendo conto delle diverse caratteristiche locali nell’ambito di ciascuno Stato membro, quali la densità di popolazione, garantendo al tempo stesso un adeguato livello di sicurezza.”

Troviamo anche un interessante spunto sull’utilizzo dei droni nel rispetto dei diritti umani e della riservatezza. Al giorno d’oggi esistono molti modelli che possono essere acquistati con videocamere da 1080p in grado di registrare in volo.

“(28) Le norme riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire al rispetto dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare il rispetto della riservatezza e della vita familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall’articolo 8 della Carta e dall’articolo 16 TFUE, e disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1).”

 

I nuovi requisiti prevedono la registrazione di alcuni tipi di drone

Inoltre, è stato introdotto un obbligo di registrazione per i droni che non rispettano alcuni requisiti e che potrebbero dunque essere pericolosi in caso di perdita di controllo.

Ad esempio, sarà obbligatoria la registrazione per i droni che in caso di impatto sprigionino un’energia pari o superiore a 80 joule.

Di seguito sono elencati i nuovi requisiti per l’idoneità alla registrazione del drone:

  • 4.1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri previsti dalla convenzione di Chicago, gli aeromobili senza equipaggio, la cui progettazione è soggetta a certificazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, sono immatricolati in conformità degli atti di esecuzione di cui all’articolo 57.
  • 4.2. Gli operatori degli aeromobili senza equipaggio sono immatricolati in conformità degli atti di esecuzione di cui
    all’articolo 57, se operano uno degli aeromobili seguenti:
    a) aeromobili senza equipaggio che, in caso di impatto, possono trasferire al corpo umano un’energia cinetica superiore a 80 joule;
    b) aeromobili senza equipaggio, il cui utilizzo comporta rischi per la riservatezza, la protezione dei dati personali, la security o l’ambiente;

Infine, come scritto sul documento pubblicato sulla gazzetta, il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

 

 

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