Le immagini delle telecamere di sicurezza urbana installate dai Comuni lungo le strade non possono diventare uno strumento jolly, buono per qualsiasi necessità che salti fuori in seguito. È il messaggio arrivato dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha messo nero su bianco un principio chiaro: senza una norma che lo autorizzi espressamente, quei filmati raccolti per prevenire reati non possono poi essere riciclati per ricostruire un incidente stradale o per contestare una violazione del Codice della strada.
Il caso nasce a Reggio Calabria. Il Comune aveva utilizzato un filmato della videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un sinistro, capire chi avesse responsabilità e infine contestare a un’automobilista un’infrazione. Tutto lineare, almeno in apparenza. Ma per l’Autorità le cose stanno diversamente. Quelle immagini non sono materiale a disposizione dell’ente per ogni evenienza burocratica futura. Hanno un compito ben definito e da quel compito non possono sganciarsi così facilmente.
Il vincolo di finalità conta più di tutto
Il punto centrale è il cosiddetto vincolo di finalità. Le telecamere che riprendono in modo continuo e ad ampio raggio la pubblica via servono a uno scopo preciso, cioè la sicurezza urbana: prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Non sono lì per fornire un riscontro video ogni volta che il Comune deve sbrigare una pratica amministrativa. Riutilizzare quei filmati per finalità diverse è possibile solo a una condizione: che esista una base giuridica idonea, ovvero una disposizione che preveda e disciplini in modo esplicito quel tipo di trattamento.
In questo caso quella base non c’era. Per questo l’utilizzo delle immagini per accertare la violazione stradale è stato giudicato incompatibile con la finalità originaria della raccolta, in contrasto con i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Tradotto: le regole che dovrebbero proteggere i dati personali sono state aggirate, anche se senza intenzioni malevole.
Attenzione però, perché lo scenario cambia quando entra in gioco il penale. Se in un incidente emergono condotte rilevanti dal punto di vista penale, allora i filmati possono essere conservati e usati senza problemi. Tutt’altra storia è impiegare le stesse immagini per scopi soltanto amministrativi, come appunto la contestazione di un’infrazione, quando la normativa applicabile non lo prevede.
Anche la Motorizzazione finisce nel mirino
C’è un altro passaggio finito sotto la lente del Garante. Il Comune aveva inviato il filmato alla Motorizzazione civile per un eventuale procedimento di revisione della patente dell’automobilista. Anche qui, però, mancava qualsiasi previsione nel Codice della strada o in altre disposizioni di settore che giustificasse quella trasmissione. Di conseguenza pure questo invio è stato considerato illecito.
Tenendo conto delle circostanze specifiche e della collaborazione mostrata dal Comune di Reggio Calabria durante l’istruttoria, l’Autorità ha deciso di fermarsi all’ammonimento, senza spingersi verso sanzioni più pesanti.