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Identificazione biometrica, via libera alle forze di polizia

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L’identificazione biometrica in tempo reale entra ufficialmente nel perimetro operativo delle forze di polizia italiane, nei limiti e nei casi che l’AI Act consente. Una scelta che sposta il baricentro del dibattito dal piano teorico a quello pratico, perché ora la questione non è più se lo strumento possa essere usato, ma come si eviterà che un’eccezione prevista per situazioni gravi finisca per diventare una prassi ordinaria. Il nodo, in fondo, sta tutto lì.

Il quadro europeo parte da un principio chiaro, cioè il divieto generale di ricorrere all’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico da parte delle autorità di contrasto. Attorno a quel divieto, però, il legislatore europeo ha ritagliato alcune finestre, casi circoscritti in cui il ricorso alla tecnologia viene ammesso perché l’interesse pubblico in gioco è considerato prevalente. L’Italia sceglie di aprire quelle finestre, assumendosi anche l’onere di costruire tutto ciò che serve perché restino finestre e non diventino porte spalancate.

Autorizzazioni e controllo umano come primo filtro

Il meccanismo delle autorizzazioni preventive è il primo argine, quello più visibile. Nessun impiego automatico, nessuna attivazione discrezionale lasciata al singolo operatore sul campo. L’idea è che ogni utilizzo passi attraverso una valutazione formale, tracciabile, riconducibile a una decisione consapevole e verificabile a posteriori. Sulla carta funziona. Nella realtà quotidiana, molto dipenderà dalla serietà con cui questi passaggi verranno gestiti, dai tempi di risposta e dalla capacità di distinguere davvero le situazioni che giustificano il ricorso allo strumento da quelle in cui si tratterebbe soltanto di una scorciatoia investigativa.

Accanto alle autorizzazioni si colloca il controllo umano, che nell’impianto dell’AI Act rappresenta molto più di una formula di stile. Un sistema di riconoscimento restituisce corrispondenze probabilistiche, non verità assolute, e la differenza tra le due cose può avere conseguenze pesantissime sulla vita delle persone coinvolte. Serve quindi qualcuno in grado di leggere quel risultato con competenza, di metterlo in discussione, di fermarsi quando i dati non convincono. Un controllo puramente formale, fatto di conferme automatiche a schermo, svuoterebbe la garanzia dall’interno senza che nessuno se ne accorga.

Valutazioni d’impatto e rischio di sorveglianza diffusa

Il terzo presidio riguarda le valutazioni d’impatto, strumenti che obbligano ad analizzare in anticipo gli effetti dell’uso di questi sistemi sui diritti fondamentali. Non un adempimento burocratico da archiviare in un cassetto, almeno nelle intenzioni, ma un esercizio che dovrebbe costringere le amministrazioni a interrogarsi su proporzionalità, alternative disponibili, rischi di errore e conseguenze per le persone erroneamente identificate. Qui si gioca gran parte della credibilità dell’intero impianto, perché una valutazione fatta bene può bloccare un progetto, mentre una compilata per abitudine non ferma nulla.

Il timore di fondo, condiviso da giuristi e autorità di protezione dei dati, riguarda lo scivolamento progressivo verso forme di sorveglianza biometrica generalizzata. Non attraverso una decisione politica esplicita, ma per accumulo, ampliando volta per volta i casi d’uso, allungando i tempi di conservazione, moltiplicando le telecamere collegate. È un percorso che raramente viene annunciato e che spesso si riconosce solo quando è già compiuto, con un livello di monitoraggio dello spazio pubblico che nessuno aveva davvero scelto.

La sfida, allora, riguarda la capacità di trasformare le garanzie scritte in presidi concreti, verificabili, con soggetti chiamati a rispondere del loro operato. Le forze di polizia ottengono uno strumento potenzialmente utile in scenari critici, ma la tenuta del sistema si misurerà sulla disciplina con cui verranno rispettati i limiti, non sull’efficacia della tecnologia in sé. L’eccezione resta legittima finché rimane eccezione, e a stabilirlo saranno i controlli, non le dichiarazioni di principio.

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