Intelligenza artificiale e forze di polizia: il governo ha messo nero su bianco le regole che disciplinano videosorveglianza, riconoscimento facciale e dati biometrici quando entrano nel lavoro quotidiano di chi si occupa di sicurezza pubblica. Il pacchetto di decreti, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, dedica un capitolo specifico proprio all’uso dei sistemi di AI nella sicurezza pubblica, uno dei terreni più delicati in assoluto, perché qui la tecnologia tocca da vicino identificazione delle persone, indagini e diritti fondamentali.
I provvedimenti servono ad allineare la normativa italiana al regolamento europeo sull’AI e danno attuazione alla legge 132 del 2025. A Palazzo Chigi il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, ha descritto una disciplina nazionale organica, costruita intorno a un’idea precisa: la persona resta al centro, la macchina è soltanto uno strumento. Tradotto nel campo della sicurezza vuol dire che l’AI potrà aiutare gli operatori, ma non prendere il loro posto nelle decisioni. Lo stesso concetto è stato ribadito dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo cui l’obiettivo è dare alle funzioni di polizia tecnologie più avanzate senza farne strumenti che decidono da soli.
Decisioni umane e identificazione biometrica sotto controllo
Piantedosi ha battuto soprattutto su un punto: i sistemi di riconoscimento facciale non agiscono in autonomia. “L’intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato”, ha detto, aggiungendo che “le decisioni, ripeto, restano umane”. Ogni utilizzo dovrà essere proporzionato, sottoposto a revisione e a sorveglianza umana qualificata, oltre che rispettoso delle regole sulla protezione dei dati personali, con un occhio di riguardo per quelli sensibili.
Il decreto fissa paletti stringenti per l’identificazione biometrica in tempo reale a fini di polizia, ammessa solo in casi eccezionali. Niente “grande fratello generalizzato”, ha assicurato il ministro, perché sarebbe vietato l’uso di banche dati biometriche costruite con raccolte massive e indiscriminate di dati presi dal web. Sono previsti anche percorsi di formazione specifica per gli operatori e la possibilità, per le forze dell’ordine, di sperimentare nuove soluzioni di AI in ambienti protetti e controllati, soprattutto nelle aree ad alto rischio.
Le due modalità d’uso e i limiti temporali
La videosorveglianza e gli altri strumenti vengono distinti in due grandi categorie. La prima è l’impiego in tempo reale, perfino prima che venga commesso un reato, ma solo davanti a pericoli o minacce ben definite. Piantedosi ha citato minacce gravi con finalità di terrorismo, reati di particolare allarme sociale, la ricerca di persone scomparse e i casi che riguardano vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale.
Anche in questi casi nulla è automatico. Il confronto potrà avvenire solo con banche dati mirate, servirà una richiesta del questore indirizzata al procuratore della Repubblica e poi l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Sono previste valutazioni d’impatto sui diritti fondamentali prima dell’uso e obblighi di notifica al Garante Privacy. La seconda modalità riguarda invece l’uso dopo la commissione di un reato, dove entrano in gioco videosorveglianza, riconoscimento facciale e dati biometrici per accertare l’identità di una persona.
Anche qui ci sono regole precise. I dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento potranno essere conservati per soli 7 giorni e poi cancellati in automatico, mentre i log delle operazioni resteranno disponibili per 5 anni in forma non modificabile, così da permettere controlli in caso di abusi. Un altro limite chiarito da Piantedosi: non si potranno prendere decisioni con effetti negativi su una persona basandosi soltanto sull’esito del riconoscimento facciale. Vietata, poi, ogni forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, se non collegata a uno specifico reato o procedimento penale.