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Intelligenza artificiale in medicina: il paziente va informato?

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L’intelligenza artificiale in medicina ha smesso da tempo di essere una promessa da convegno ed è entrata negli ospedali, negli ambulatori, nei percorsi diagnostici quotidiani. E proprio qui nasce la domanda che sta occupando giuristi, clinici e comitati etici: il paziente ha diritto di sapere che una tecnologia di questo tipo è stata usata sul suo caso? La questione tocca il cuore del consenso informato, un istituto che in Italia ha una cornice precisa, quella della legge 219/2017, e che oggi si trova a fare i conti con strumenti che nessuno aveva in mente quando quel testo è stato scritto.

Il punto non è teorico. Un algoritmo che supporta la lettura di un’immagine radiologica, un sistema che aiuta a stratificare il rischio, un software che suggerisce una terapia: sono tutti casi in cui la decisione finale resta del medico, ma il percorso che porta a quella decisione è stato in qualche misura modificato. E se il percorso cambia, cambia anche il perimetro di ciò che va comunicato.

Il consenso informato alla prova degli algoritmi

La legge 219/2017 ha costruito un impianto solido attorno all’idea che la persona debba essere messa nelle condizioni di capire cosa le viene proposto, con quali alternative e con quali conseguenze. Il consenso non è una firma su un modulo, è un processo di comunicazione. Applicare questo principio all’intelligenza artificiale in medicina significa chiedersi fino a che punto si spinge l’obbligo informativo del medico. Va detto che un sistema di supporto è stato impiegato? Deve essere spiegato come funziona? Va chiarito il margine di errore?

Le risposte non sono scontate, e il rischio è duplice. Da un lato un’informazione troppo scarna, che lascia il paziente all’oscuro di un elemento che potrebbe considerare rilevante. Dall’altro un eccesso di dettaglio tecnico che finisce per non informare nessuno, trasformando il colloquio clinico in un esercizio difensivo. Il diritto a sapere, del resto, convive con il diritto a non sapere, che la stessa normativa riconosce.

AI Act e legge 132/2025, il quadro si allarga

Sul piano europeo l’AI Act ha introdotto un sistema di classificazione basato sul rischio, e le applicazioni sanitarie occupano una posizione delicata all’interno di quello schema. Trasparenza, tracciabilità, sorveglianza umana: sono principi che incidono direttamente sul rapporto tra chi cura e chi viene curato, perché spostano l’attenzione dal risultato al modo in cui quel risultato è stato prodotto.

In Italia il tassello più recente è la legge 132/2025, che affronta l’uso dell’intelligenza artificiale anche nel settore della salute e si intreccia con la disciplina già esistente sul consenso. La sovrapposizione tra fonti diverse, una nazionale di impianto sanitario, una europea di impianto tecnologico e una nazionale più recente, crea un quadro articolato che i professionisti devono saper leggere nella pratica quotidiana, non solo sulla carta.

Resta il nodo della responsabilità. Se il medico mantiene il controllo della decisione, l’informazione al paziente serve anche a ricostruire il percorso in caso di contenzioso. Una documentazione sanitaria che dia conto dell’impiego di strumenti automatizzati diventa allora un elemento di tutela per entrambe le parti, non un adempimento burocratico in più.

C’è poi la dimensione della privacy, che corre parallela. I sistemi di intelligenza artificiale si nutrono di dati, e i dati sanitari appartengono alla categoria più protetta. L’informazione sul trattamento e quella sul consenso alla cura viaggiano su binari distinti ma comunicanti, e tenerli separati nella comunicazione con il paziente è una delle difficoltà concrete che il personale clinico si trova ad affrontare ogni giorno.

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