Non ricevere una mail PEC perché la casella di posta ha raggiunto il limite di spazio nella memoria, rende nulla la notifica stessa. Lo ha definito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 25084 del 12 settembre 2025: un atto destinato a fare giurisprudenza anche in altri ambiti telematici e che sicuramente farà parlare di se
l caso che ha fatto nascere tutto riguarda un architetto, sanzionato dal suo ordine professionale a 150 giorni di sospensione per la violazione del codice deontologico, che non ha mai ricevuto alcuna segnalazione di tale evento tramite posta elettronica certificata. Il motivo? lo spazio disponibile nella sua casella era terminato. La notifica, spiega la Corte di Cassazione, non si è concretizzata giuridicamente: è come se l’atto non fosse mai stato inviato.
La legge dietro a questa situazione riguardante le PEC
Se vogliamo capire il perché di questa decisione dobbiamo fare riferimento alla versione pre-riforma Cartabia dell’articolo 149 bis del Codice di procedura civile:
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Questo vuol dire che la notifica è considerata perfezionata solo quando disponibile nella PEC del destinatario. Quindi la Cassazione ci dice: “la notifica è disponibile quando il sistema genera la Ricevuta di Avvenuta Consegna” (RAC). Nel caso incriminato, quello dell’assenza di memoria, il sistema non genera la RAC, dunque la notifica non può considerarsi perfezionata e, di conseguenza, non ha alcun effetto legale. Ecco dunque perché assume effetto legale solamente se é ricevuta dal destinatario e il tentativo di invio non può essere considerato sufficiente.
Infine la Corte di Cassazione ha respinto la tesi secondo cui la casella PEC piena equivalga ad un rifiuto volontario di ricezione delle mail. Una casella piena può equivalere semplicemente ad una dimenticanza, e il destinatario può non essere a conoscenza del seguente fatto, quindi non può sapere se qualcuno stia cercando di inviargli la notifica in questione. Si tratta di negligenza, che tuttavia non può essere considerata opposizione volontaria.
