Canone rai

La televisione rappresenta un passatempo per molti telespettatori, i quali alla sera si siedono sulla poltrona sul divano per poter beneficiare di qualche programma più o meno di spessore e passare un po’ di tempo senza pensieri. Gli stessi, però, sembrano non abbandonare gli utenti nel momento in cui si inizia a parlare di Canone RAI e del suo relativo pagamento. Tale imposta sulla televisione, infatti, rappresenta una vera e propria piaga per molti italiani che da tempo si chiedono il perché di tale pagamento e soprattutto il perché sia obbligatorio.

Come definito dalla normativa, il canone RAI a soggetto tutti quegli utenti che posseggono un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale del digitale terrestre. Nel corso degli anni sono stati diversi i tentativi di evadere il pagamento di tale imposta ma, con inserimento di quest’ultima direttamente in bolletta ogni sotterfugio è caduto in fallimento.

Esiste quindi qualche metodo legale per non poter pagare il Canone?

Canone RAI: alcuni telespettatori possono non pagarlo

la risposta al quesito proposto è positiva in quanto la stessa norma prevede anche degli eventuali casi di esonero secondo cui il canone RAI può non essere pagato. ovviamente questi ultimi sono veramente ridotti e non potranno accontentare tutti i telespettatori italiani ma, rappresentano comunque un passo in avanti.

Prima di vedere quali sono i casi di esonero del canone RAI ricordiamo che non sono tenuti al pagamento neanche chi non dispone di un dispositivo come quello sopra citato e chi possiede più proprietà; in quest’ultimo caso, imposta sulla televisione dovrà essere pagata una ed una sola volta. Infine, i casi di esonero sono per:

  • Coloro che hanno un’età uguale o superiore ai settantacinque anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
  • I funzionari di un’organizzazione internazionale.
  • I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
  • Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
  • I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
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