TecnoAndroid
  • News
  • Android
  • Scienza e Tech
  • Recensioni
  • Gaming
  • Curiosità
  • IA
  • Motori
  • Offerte
  • Telco
  • TV
  • Contatti
TecnoAndroid
  • News
  • Android
  • Scienza e Tech
  • Recensioni
  • Gaming
  • Curiosità
  • IA
  • Motori
  • Offerte
  • Telco
  • TV
TecnoAndroid
TecnoAndroid
  • TecnoAndroid – News e Recensioni Tech
  • Recensioni
  • Scienza e Tecnologia
  • Curiosità
  • Intelligenza Artificiale
  • News
  • Offerte
  • Operatori Telefonici
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Approfondimenti
News

Firma digitale: vale quanto una firma autografata? Il parere della Cassazione

scritto da Domenico 21/05/2018 0 commenti 2 Minuti lettura
firma digitale
Condividi FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram
98

La firma digitale viene vista come l’equivalente della tradizionale firma autografata associata al documento di riconoscimento che attesta l’avvenuta paternità paternità dell’apposizione stessa. Praticamente una situazione identica con quanto si può constatare nel contesto delle email inoltrate mezzo posta certificata (PEC).

 

TecnoAndroid · su Google

Seguici su Google e non perdere nulla

Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono.

Seguici su:DiscoverGoogleGoogle NewsTelegram

Firma digitale: che valenza possiede

Il nuovo metodo di apporre la firma riporta in dote le caratteristiche di integrità, autenticità e non ripudiabilità e gode pertanto di efficacia giuridica a tutti gli effetti, secondo quanto disposto  dal disposto dell’art. 20, comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (il c.d. C.A.D., D.Lgs. 82/2005, recentemente modificato dal D.Lgs. 217/2017), il quale stabilisce che:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”

Esistono però diverse tipologie di firma digitale ed avere dunque differenti formati elettronici. In ogni caso essa si lega al certificato emesso a nome del soggetto sottoscrittore, il quale è unico ed inequivocabile ai sensi dell’art. 29, comma 1 del C.A.D.Detto ciò, possiamo avere due tipi di firma digitale:

  • CAdES (Cryptographic message syntax Advanced Electronic Signatures)
  • PAdES (Portable document format Advanced Electronic Signature)

La prima garantisce la compresenza del documento informatico firmato e del file che contiene la firma autenticata con estensione .p7m. La seconda, invece, prevederà luso del classico formato .pdf per il documento e sarà leggibile dai comuni sistemi di lettura informatici come PC, smartphone, tablet ed e-reader senza l’uso di un apposito software dedicato come nel primo caso.

 

La firma digitale ed il suo ruolo nel PCT (Processo Civile Telematico)

PCT è un acronimo dietro cui si mascherano una serie di procedure civili legate all’uso della firma digitale per operazioni ed attività di:

  • consultazione on-line del fascicolo processuale
  • comunicazione telematica con gli uffici giudiziari
  • pagamento telematico del contributo unificato

firma digitale PDFA tal proposito è necessario che gli atti siano creati in conformità alle misure tecniche richieste dall’art. 12 del Provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 (con successivi aggiornamenti), il quale ammette espressamente sia il formato PAdES sia il CAdES.

In diretta conseguenza, ambedue i metodi di apposizione ed i loro utilizzi sono ammessi ed equivalenti e conferiscono, pertanto, validità e piena efficacia al documento.

 

Firma Digitale e Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10266/2018 del 27 aprile 2018, in merito alla validità dei diversi formati di firma digitale, esprimendo il consenso alla parità ed all’equivalenza giuridico-amministrativa dei due sistemi.

Sia che il file pervenga in formato .p7m che in formato PDF non c’è differenza: entrambi sono egualmente riconosciuti senza eccezioni all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea adeguatisi, tramite apposita normativa di Regolamento n. 1506/2015 della Commissione Europea (art. 1), al riconoscimento degli standard tecnici delle firme digitali che sulla base dell’ordinamento nazionale viene riconosciuta a tutti gli effetti.

“La struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES”

Non vi sono dunque elementi discriminanti circa la validità delle firme e non vi sono prassi né obiettivi specifici che creino dei pregiudizi verso l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità. I due formati sono equivalenti.

Potrebbe Interessarti anche: Elezioni Digitali, come si risolveranno i problemi di sicurezza

firmafirma digitale
Condividi FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram
Domenico

Da sempre affascinata ed appassionata di ITC e nuove tecnologie. Opera nel campo della domotica e cura gli aspetti tecnici nel mondo dei PC e del mobile communication ormai da oltre un ventennio. Aperta al cambiamento e ferma sostenitrice del progresso tecnologico in ogni sua forma. Crede nel fatto che l'informazione sia il paradigma del potere ed ha fatto delle sue grandi passioni giovanili un lavoro a tempo pieno.

Articolo precedenti
Facebook sempre più inaffidabile: Youtube è la piattaforma prescelta
prossimo articolo
Google Maps, niente mappe per gli utenti Huawei: è un problema comune dovuto ad un bug

Lascia un commento Cancella Risposta

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.

Ultime news

  • Masters of the Universe: come il cartone anni ’80 ha ispirato il film

    20/05/2026
  • Ella Enchanted: il film diventa una serie TV su Disney+

    20/05/2026
  • Metal Gear Solid 3 aveva le cutscene sbagliate da 15 anni: nessuno se n’era accorto

    20/05/2026
  • Assassin’s Creed: serie Netflix nelle Foreste Casentinesi, è polemica

    20/05/2026
  • Apple TV+: tre titoli in arrivo che non puoi perdere questa settimana

    20/05/2026

2012 – 2026 Tecnoandroid.it – Gestito dalla STARGATE SRLS – P.Iva: 15525681001 Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Roma CON DECRETO N° 225/2015, editore STARGATE SRLS. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

Questo articolo potrebbe includere collegamenti affiliati: eventuali acquisti o ordini realizzati attraverso questi link contribuiranno a fornire una commissione al nostro sito.

  • Privacy e Cookie policy
  • FAQ, Disclaimer e Note legali
  • Contatti

🔥 Non perderti nemmeno un'offerta

Le migliori offerte
direttamente su di te

Smartphone, notebook, gadget tech al prezzo più basso.
Unisciti a migliaia di lettori di TecnoAndroid!

Unisciti su Telegram Gratis Seguici su WhatsApp Nuovo
oppure

Ricevi le offerte via email

Iscriviti alla newsletter per non perdere nessuna offerta!

Puoi disiscriverti in qualsiasi momento. Niente spam, solo offerte vere. 🎯

TecnoAndroid
  • Home