In questo articolo Indice dei contenuti 2 sezioni
Il Consiglio UE ha deciso di rilanciare il legittimo interesse come base giuridica per sviluppare e utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, una scelta che passa attraverso il pacchetto noto come Digital Omnibus. Sulla carta l’obiettivo è dare un quadro più chiaro a chi lavora con l’IA e con i dati personali. Nella pratica però il testo lascia aperte diverse questioni, soprattutto sul fronte della privacy e delle tutele per i cittadini.
Il punto più delicato riguarda una disposizione precisa, l’articolo 88 bis, che secondo le critiche emerse resta ambiguo proprio dove servirebbe maggiore precisione. Non si tratta di un dettaglio tecnico per addetti ai lavori. Quando si parla di basi giuridiche si parla in sostanza del motivo che rende lecito usare le informazioni delle persone, e qualsiasi zona grigia finisce inevitabilmente per pesare su chi quei dati li fornisce, spesso senza nemmeno saperlo.
Il legittimo interesse al centro del Digital Omnibus
Per capire la portata della scelta conviene fare un passo indietro. Il legittimo interesse è uno dei fondamenti che le norme europee sulla protezione dei dati prevedono per giustificare un trattamento. A differenza del consenso non richiede che l’interessato dica esplicitamente di sì, ma impone a chi tratta i dati di bilanciare le proprie esigenze con i diritti delle persone coinvolte. È un equilibrio sottile, che funziona solo se le regole sono scritte bene.
Con il Digital Omnibus il Consiglio punta a rendere questa base giuridica un riferimento esplicito per l’addestramento e l’impiego dei sistemi di IA. Una mossa che può sembrare ragionevole, dato che lo sviluppo di questi strumenti richiede enormi quantità di informazioni. Il problema, però, è come viene costruita la norma. L’articolo 88 bis non chiarisce in modo netto i confini entro cui il legittimo interesse può essere invocato, e questa vaghezza rischia di trasformare un’eccezione regolata in una sorta di via libera generalizzata.
Le indicazioni di EDPB ed EDPS rimaste inascoltate
C’è poi un altro aspetto che fa discutere, ed è forse il più significativo. Il testo ignora le indicazioni arrivate da EDPB ed EDPS, ovvero il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati. Parliamo delle due istituzioni che, a livello continentale, hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle regole in materia di privacy. Che un intervento normativo di questo peso proceda senza tener conto del loro parere non è esattamente un segnale rassicurante.
Il nodo forse più concreto per i cittadini è quello del diritto di opposizione. Si tratta della possibilità, riconosciuta a ciascuno, di chiedere che i propri dati non vengano più trattati quando la base giuridica è proprio il legittimo interesse. È in un certo senso il contrappeso naturale di quella libertà concessa a chi raccoglie e usa le informazioni. Secondo le critiche mosse alla nuova disposizione, il Digital Omnibus riduce le garanzie legate a questo diritto, rendendo più debole lo strumento che dovrebbe permettere alle persone di sottrarsi a trattamenti indesiderati.
Il quadro che ne esce è quello di un’Europa che riscrive le regole sull’intelligenza artificiale cercando di favorirne lo sviluppo, mentre sul versante della protezione dei dati le tutele finiscono per assottigliarsi. Il Consiglio UE ha scelto di puntare sul legittimo interesse come leva per l’IA, ma l’articolo 88 bis nella sua formulazione attuale resta ambiguo, non recepisce le osservazioni di EDPB ed EDPS e ridimensiona le garanzie sul diritto di opposizione.
Fonte: TecnoAndroid


