Il telemarketing legato alle offerte di luce e gas potrebbe avere i giorni contati. Durante la discussione alla Camera sul decreto legge n. 21 del 20 febbraio 2026, la Commissione Attività Produttive ha approvato un emendamento che di fatto vieta le telefonate commerciali finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Una svolta che tocca milioni di consumatori, quelli che ogni giorno ricevono chiamate non richieste con proposte di cambio operatore energetico. Il decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni, e nel frattempo il dibattito si è già acceso parecchio.
L’emendamento è stato presentato dai due relatori Luca Toccalini (Lega) e Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia). In termini tecnici, aggiunge il comma 5 bis all’articolo 1 del decreto, modificando l’articolo 51 del Codice del consumo con tre nuovi commi. Il cuore della norma è piuttosto chiaro: trascorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore, nessuna società potrà più effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, nemmeno tramite messaggi, se lo scopo è proporre o chiudere contratti di fornitura energetica. L’unica eccezione riguarda i casi in cui sia stato il consumatore stesso a richiedere il contatto attraverso le interfacce informatiche del professionista, oppure quando il cliente abbia espresso un consenso esplicito a ricevere proposte commerciali dal proprio fornitore di luce e gas.
La protesta di Asstel e il nodo delle asimmetrie normative
Fin qui tutto bene, almeno dal punto di vista dei consumatori stanchi di ricevere telefonate a qualsiasi ora. Ma la questione si complica quando si guarda al mercato nel suo insieme. Asstel, l’associazione che rappresenta le aziende di telecomunicazioni, ha sollevato un problema tutt’altro che marginale. Secondo Asstel, l’emendamento crea una disparità di trattamento che penalizza gli operatori di telecomunicazioni che offrono anche servizi energetici. Questi soggetti, stando alla nuova norma, non potrebbero più contattare nemmeno i propri clienti per proporre offerte su luce e gas. E qui nasce il cortocircuito: le aziende del settore energetico, invece, non subirebbero le stesse limitazioni quando propongono servizi di connettività ai loro clienti.
Asstel ha definito la situazione come l’introduzione di asimmetrie normative a sfavore delle telecomunicazioni, sollecitando una modifica urgente prima che il testo venga approvato in via definitiva. La posizione è netta: se le regole devono valere, allora devono valere per tutti. Anche per gli operatori energetici che magari chiamano per vendere contratti di connettività.
Contratti nulli e segnalazioni ad AGCOM e Garante della privacy
Al di là dello scontro tra settori, l’emendamento introduce anche tutele concrete per chi riceve le telefonate. I contratti stipulati in violazione del nuovo divieto di telemarketing saranno considerati nulli. Questo significa che se un operatore chiama senza averne diritto e riesce comunque a far sottoscrivere un contratto, quel contratto non avrà alcun valore legale. Gli utenti, inoltre, potranno inviare una segnalazione al Garante della privacy nel caso in cui vengano contattati in modo illecito. E c’è un’altra fattispecie prevista: se la telefonata arriva da un numero diverso da quello effettivamente assegnato all’operatore, vale a dire nel caso di caller ID spoofing, la segnalazione potrà essere inoltrata direttamente ad AGCOM.
