biglietti aerei non rimborsati ENAC farà sanzioni

La pandemia dovuta al Coronavirus ha comportato non poche conseguenze in più settori. Il settore aereo, in particolare, è uno di quelli che è stato colpito maggiormente, dato che per molte settimane sono stati vietati gli spostamenti sia in Italia sia all’estero. Ora, però, si può finalmente cominciare a viaggiare di nuovo in aereo con le dovute precauzioni (come l’uso della mascherina e l’autocertificazione). In questo contesto, le compagnie aeree hanno dovuto cancellare molti voli e, in questi casi, non hanno potuto rimborsare i biglietti aerei ma hanno dovuto fornire un voucher da utilizzare per un altro viaggio. Tuttavia, molte compagnie aeree stanno continuando a non rimborsare i biglietti aerei anche per le tratte successive al lockdown.

 

Biglietti non rimborsati anche dopo il lockdown: ENAC farà delle sanzioni

Per questo motivo, ENAC (ovvero l’autorità che regola il trasporto aereo civile), ha reso noto che ci saranno delle sanzioni per quelle compagnie aeree che continueranno a far prenotare i voli agli utenti per poi cancellarli usando come scusante alcuni problemi legati al COVID-19. La situazione attuale sembra infatti piuttosto insolita e per questo motivo si sono create non poche lamentele al riguardo. Durante la prima fase del Coronavirus, infatti, poteva sembrare plausibile che le compagnie aeree cancellassero i voli prenotati per problemi legati alla pandemia. In questo caso, secondo l’articolo 88 bis della Legge 24 aprile n. 27, le compagnie aeree potevano fornire ai passeggeri il voucher e non il rimborso del biglietto.

Ora però la situazione come sappiamo è ben diversa. Dal 3 giugno, infatti, sono state rimosse le restrizioni riguardanti gli spostamenti sia sul territorio italiano sia nell’area Schengen. Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, ricorda l’ENAC, prevede infatti, nei casi di cancellazione di voli per cause non collegate all’emergenza Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri l’informativa, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non il voucher) e la compensazione, ove dovuta.

FONTEENAC
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