Nuove misure da parte del Governo per scoraggiare i cittadini a trasgredire le norme di contenimento in uso per limitare la diffusione del Coronavirus.

Non solo ammende, dunque, ma anche un inasprimento delle pene pecuniarie. È questa la decisione presa dall’esecutivo, con immediata applicazione, affinché casi come quelli finiti sulle prime pagine nei giorni scorsi (tra chi esce a trovare la fidanzata e chi si inventa un lavoro pur di risultare credibile) non si verifichino ancora.

A far chiarezza nel marasma di nuove norme, però, arriva un vademecum direttamente dal Viminale, compilato per mettere ordine e chiarire quali sono le sanzioni – salatissime – cui si va incontro in caso di trasgressione della normativa vigente.

Coronavirus, contenimento necessario anche attraverso l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie

Per quanto riguarda i pedoni, le nuove regole prevedrebbero la fascia di importi più bassa. In termini relativi, naturalmente, visto che si parla comunque di una «sanzione pecuniaria» che va «da euro 400,00 a euro 3.000,00», e che «ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00». Il vademecum prosegue esemplificando le situazioni: «Il pedone che circola sulla strada, la persona all’interno di una stazione ferroviaria, chi è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall’articolo 46 CDS».

Un’ulteriore detrazione del 30% sull’importo, però, si può ottenere «quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale». In tal caso la somma da corrispondere diviene di euro 280,00.

Per chi invece viene colto in flagranza di reato a bordo di un veicolo, le somme si fanno più importanti. Che si tratti del proprietario del veicolo o sia semplicemente un passeggero, «la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33». Anche in questa eventualità «trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione».

Contestualmente, è cambiato ancora il modulo per l’autocertificazione. A questo link è disponibile la versione più aggiornata.

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