La legge italiana sull’intelligenza artificiale entra nel vivo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti attuativi della normativa numero 132 del 23 settembre 2025, quella che ha messo nero su bianco le regole italiane in materia di AI. Due provvedimenti pensati in linea con l’AI Act europeo, che toccano corde diverse: formazione, lavoro, attività di polizia, responsabilità civile e penale. Adesso il percorso prosegue con l’esame delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità di competenza. C’è parecchia carne al fuoco, e vale la pena guardare i due testi uno alla volta.
Cosa cambia per formazione e tutela dei lavoratori
Il primo decreto parte da un punto fermo: la governance nazionale. In pratica, qualcuno deve vigilare e il governo ha deciso a chi affidare il compito. Le autorità scelte come punto di riferimento per notifica e sorveglianza del mercato sono AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, e ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Sul fronte finanziario entrano in gioco Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, che terranno d’occhio i sistemi AI ad alto rischio utilizzati dagli intermediari e collegati ai servizi finanziari. Il Garante per la protezione dei dati personali, invece, controllerà l’impiego di questi sistemi nelle attività di contrasto, nella gestione delle frontiere, nella giustizia e nei processi democratici.
Poi c’è il capitolo formazione, che riguarda da vicino le persone. L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi di scuole, università e AFAM. Ma non solo: sono previsti corsi pensati per gli adulti, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per gli operatori sanitari e perfino per i magistrati. Un modo per provare ad alfabetizzare un po’ tutti, dal banco di scuola fino agli uffici pubblici.
Sul lavoro, infine, arrivano tutele più solide. Il principio è chiaro: assunzione, modifica e risoluzione di un rapporto di lavoro non possono essere decise solo da un sistema automatico. Il lavoratore ha sempre il diritto di chiedere l’intervento di una persona in carne e ossa quando si parla di decisioni che lo riguardano. E un dettaglio che pesa parecchio: un licenziamento basato esclusivamente su una decisione automatizzata è nullo.
Polizia, riconoscimento facciale e nuove responsabilità penali
Il secondo decreto entra nel terreno più delicato, quello della sicurezza. Le forze di polizia potranno usare l’AI per l’identificazione biometrica in tempo reale, ma solo con l’autorizzazione di un giudice e soltanto in casi precisi: per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per cercare persone scomparse. Resta vietato, e non è poco, costruire banche dati raccogliendo dati a strascico dal web, così come l’identificazione biometrica indiscriminata.
Il riconoscimento facciale a posteriori, tramite videosorveglianza, è consentito ma con paletti ben definiti: solo dopo che un reato è stato commesso, per identificare persone indiziate sulla base di prove oggettive e verificabili. I dati raccolti possono essere conservati per sette giorni, e di tutto questo va informato il Garante della privacy.
C’è poi la questione dei danni. Chi subisce un torto causato da un sistema AI può accedere alla documentazione tecnica e chiedere un risarcimento civile. E sul fronte penale arriva una novità importante: il nuovo articolo 437-bis del codice penale, che prevede pene fino a cinque anni per chi progetta male, trascura le misure di sicurezza o altera il funzionamento dei sistemi AI ad alto rischio, mettendo a rischio la vita delle persone, la loro incolumità o la sicurezza dello Stato.