Il tema della protezione dei prompt AI sta diventando sempre più centrale nel dibattito giuridico italiano, soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 132/2025. La domanda è semplice nella formulazione, molto meno nella risposta: un comando dato a un sistema di intelligenza artificiale può godere della tutela del diritto d’autore? La risposta, a quanto pare, non dipende dalla lunghezza o dalla complessità del prompt, ma da qualcosa di più sottile e decisivo. E cioè il lavoro umano che ci sta dietro.
Partiamo da un fatto concreto. La legge 132/2025 ha modificato l’articolo 1 della storica legge 633/1941 sul diritto d’autore, introducendo un passaggio chiave: possono essere protette anche le opere “create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Tradotto in parole più semplici: l’AI può dare una mano, ma non può fare tutto da sola. Se il contenuto finale nasce senza un reale contributo creativo umano, la tutela non scatta. E questo vale per testi, immagini, video, qualsiasi tipo di contenuto generato con l’AI.
Non basta un prompt lungo o sofisticato
C’è un equivoco piuttosto diffuso che vale la pena smontare subito. Molti pensano che scrivere un prompt dettagliatissimo, magari con decine di istruzioni e parametri, sia sufficiente a rendere il risultato un’opera dell’ingegno. Non funziona così. Durante il confronto emerso nel corso di “Talk to the future”, evento organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, questo punto è stato chiarito in modo netto. Lucia Maggi, avvocata del Foro di Milano, ha spiegato che “la differenza fra un’opera dell’ingegno umano e una che non lo è si trova nel comando che l’artista dà al software: non importa quanto sia lungo o articolato, ciò che conta è il ragionamento creativo. Lì sussiste la tutela del prompt”.
Quindi no, non è una questione di quantità di parole o di formule particolarmente elaborate. Un prompt può acquisire rilevanza giuridica quando mostra un percorso riconoscibile: l’idea di partenza, le scelte compiute lungo il cammino, il modo in cui l’autore ha guidato il sistema verso una direzione precisa. Il prompt, in questo senso, funziona quasi come una traccia del processo creativo. Non è necessariamente l’opera in sé, e non sempre rappresenta un elemento autonomo da proteggere, ma può diventare un indizio fondamentale del lavoro intellettuale che ha portato alla generazione del contenuto. Ed è proprio questa la linea di confine tra AI usata come supporto e AI usata come sostituto dell’autore.
Il ruolo dell’autore resta il vero discrimine
La distinzione più utile, quella che probabilmente guiderà le future decisioni dei tribunali, è tra uso assistivo e uso sostitutivo dell’intelligenza artificiale. Se l’AI aiuta una persona a realizzare una propria idea, con scelte consapevoli e documentabili, la protezione del diritto d’autore può trovare spazio. Se invece il sistema genera tutto in autonomia, senza un intervento creativo reale della persona, parlare di opera dell’ingegno diventa molto complicato.
A rafforzare questa impostazione c’è anche un precedente significativo. Nel 2023 la Cassazione si è pronunciata sul caso dell’architetta Chiara Biancheri, autrice di un fiore digitale utilizzato senza autorizzazione dalla Rai durante il Festival di Sanremo. La difesa dell’emittente aveva puntato, tra le altre cose, sul fatto che l’opera non fosse stata realizzata a mano. La Corte ha però riconosciuto la tutela, valorizzando la possibilità di dimostrare il processo creativo dell’artista.
Applicato al mondo dell’AI, il principio è piuttosto lineare: non è lo strumento a decidere se un’opera merita protezione. Un prompt può restare una semplice istruzione tecnica, oppure diventare parte di un percorso creativo documentabile. La differenza sta tutta nella possibilità di dimostrare che dietro il risultato finale non c’è solo una generazione automatica, ma un autentico lavoro intellettuale umano.
