Il diritto all’oblio torna al centro del dibattito giuridico italiano con una decisione che potrebbe cambiare le regole del gioco per chi chiede la rimozione di contenuti personali dai motori di ricerca. La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6433/2026 pubblicata il 18 marzo 2026, ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto all’oblio da parte di Google LLC, aveva negato il risarcimento del danno per mancanza di prove specifiche. La Suprema Corte ha cassato quella decisione e disposto un nuovo esame da parte del giudice di merito.
La storia nasce da un procedimento penale ormai datato, chiuso nel marzo 2022 con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Dopo quell’esito, la persona coinvolta aveva chiesto a Google la deindicizzazione di articoli online che ancora riportavano notizie sulla vicenda giudiziaria, allegando anche il riferimento al provvedimento conclusivo. Google, però, aveva dato seguito a una sola delle due richieste. L’altra era rimasta inevasa, lasciando gli URL contestati perfettamente visibili e raggiungibili fino alla notifica del ricorso. Solo dopo quel passaggio formale i contenuti erano stati effettivamente rimossi dai risultati di ricerca.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ammettendo che la tardiva deindicizzazione rappresentava una violazione del diritto all’oblio, ma escludendo qualsiasi danno risarcibile per assenza di prove concrete. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha ribaltato tutto.
Motivazione “apparente”: perché la Cassazione ha bocciato la sentenza
Gli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, che hanno seguito il caso, avevano articolato il ricorso su più motivi, contestando in particolare il modo in cui il Tribunale aveva valutato la questione della prova del danno. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi congiuntamente, ritenendoli fondati. Il punto centrale della decisione riguarda la motivazione della sentenza impugnata, che la Suprema Corte ha definito “apparente”, quindi non conforme al minimo costituzionale previsto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione.
Come osserva l’Avv. Parente, il Tribunale aveva accertato la violazione del diritto all’oblio ma poi escluso il danno con argomentazioni giudicate insufficienti sotto il profilo giuridico. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare con attenzione tutte le circostanze portate all’esame: la diffusione dei contenuti online, la loro visibilità nei risultati di ricerca, la natura stessa delle informazioni pubblicate. L’Avv. Bianculli richiama poi un passaggio fondamentale dell’ordinanza, quello in cui la Corte ribadisce che il danno non patrimoniale può essere accertato anche attraverso presunzioni semplici, considerando elementi come la diffusione della notizia, la rilevanza dell’offesa e la posizione del soggetto coinvolto.
Come funziona la deindicizzazione e cosa cambia adesso
Sul piano tecnico, vale la pena chiarire cosa significa davvero deindicizzare un contenuto. Google indicizza le pagine web in modo continuo attraverso sistemi automatizzati di crawling, associando contenuti, snippet e URL a specifiche ricerche, comprese quelle legate al nome di una persona. La deindicizzazione non cancella la pagina dal sito originale, ma impedisce che quell’URL compaia tra i risultati associati a una ricerca nominativa. Si interviene, in pratica, sul livello di accessibilità dell’informazione, modificando il modo in cui gli algoritmi restituiscono i contenuti senza eliminare il dato dalla rete.
La Cassazione ha quindi rinviato il caso al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la domanda risarcitoria applicando i principi enunciati nell’ordinanza. Il giudice del rinvio dovrà anche pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza rafforza gli strumenti di tutela della reputazione online e la possibilità concreta di ottenere un risarcimento quando notizie non più attuali restano accessibili attraverso i motori di ricerca.
