Le multe rilevate da autovelox non omologati possono essere considerate valide, a patto che il dispositivo sia stato sottoposto a verifiche tecniche e tarature periodiche. Questo è il principio che emerge dall’ordinanza numero 7374 della Corte di Cassazione, datata 27 marzo 2026. Una decisione che pesa parecchio, soprattutto considerando la quantità di ricorsi presentati negli ultimi mesi da automobilisti sanzionati per eccesso di velocità.
La vicenda che ha portato a questa pronuncia parte da Pescara, nell’aprile 2021. Un’automobilista aveva ricevuto due contravvenzioni per eccesso di velocità, rilevate da un dispositivo installato su un tratto urbano della città. La donna aveva impugnato le sanzioni sostenendo che l’autovelox utilizzato non fosse omologato. Il giudice di pace, in primo grado, le aveva dato ragione, annullando entrambe le multe proprio per la mancanza dell’omologazione. Il Comune di Pescara però non si è fermato e ha impugnato la decisione. Il Tribunale, con una sentenza del 2022, ha ribaltato tutto: secondo i giudici di secondo grado, per la validità delle sanzioni bastava l’approvazione del dispositivo, senza bisogno di dimostrare anche la formale omologazione ministeriale. E così la questione è approdata davanti alla Cassazione.
Cosa ha stabilito la Cassazione e cosa era successo prima
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, mettendo in evidenza un punto chiave: i dispositivi utilizzati per misurare la velocità devono essere sottoposti a controlli tecnici periodici per garantirne l’affidabilità. Quando c’è un ricorso, spetta all’amministrazione dimostrare che lo strumento sia stato verificato e calibrato secondo le scadenze previste. Nel caso specifico, il Comune ha documentato che l’ultima taratura dell’autovelox era stata effettuata il 21 dicembre 2020, quindi circa quattro mesi prima delle infrazioni contestate. Un elemento ritenuto sufficiente per considerare attendibili le rilevazioni e confermare le sanzioni.
Vale la pena ricordare cosa era successo prima. Nel 2024, la stessa Corte di Cassazione, con un’altra ordinanza, aveva stabilito che le multe rilevate con dispositivi privi di omologazione dovessero essere annullate, giudicando insufficiente la sola approvazione tecnica. Quella posizione aveva alimentato migliaia di ricorsi da parte degli automobilisti. Poi nel 2025 era intervenuto anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostenendo che l’approvazione degli apparecchi fosse già di per sé sufficiente per il loro utilizzo. L’ordinanza del 2026 sembra avvicinarsi a questa interpretazione, pur ribadendo che il punto decisivo resta la corretta manutenzione e la verifica periodica degli strumenti.
La Corte, va detto, non afferma in modo esplicito che l’omologazione non sia necessaria. Però, andando a valutare il caso concreto, ha dato maggiore peso alla presenza delle verifiche tecniche annuali rispetto alla mancanza della formale omologazione. Quello che conta davvero per garantire la validità della multa è dimostrare che l’apparecchio funzionasse correttamente al momento della rilevazione e che fosse stato sottoposto alle verifiche necessarie: controlli periodici e operazioni di taratura in grado di assicurare che la misurazione della velocità avvenisse in modo preciso e conforme alle norme.
La questione resta aperta
La decisione della Cassazione potrebbe avere conseguenze concrete su molti dei ricorsi avviati negli ultimi mesi contro sanzioni registrate con autovelox non omologati. Per i Comuni, che avevano visto crescere il numero delle contestazioni, questa pronuncia rappresenta un elemento di maggiore certezza giuridica. Allo stesso tempo, però, la questione resta tutt’altro che chiusa. Viste le diverse ordinanze in materia emanate negli ultimi anni, è possibile che il tema continui a essere oggetto di nuovi ricorsi e ulteriori chiarimenti giudiziari. Le varie sentenze hanno contribuito ad alimentare un numero crescente di contestazioni da parte degli automobilisti e hanno aperto un confronto anche tra Comuni e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
