Le clausole inflazione nei contratti di telefonia tornano al centro della scena dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello di TIM e riformato parzialmente la sentenza del TAR del Lazio. La decisione, pubblicata l’8 aprile 2026 a seguito della Camera di Consiglio del 31 marzo 2026, ridefinisce i confini della regolamentazione AGCOM in materia di adeguamento dei prezzi all’inflazione per le offerte telefoniche. E il quadro che ne esce è piuttosto netto: gran parte delle tutele previste a favore dei consumatori resta in piedi.
Tutto ruota attorno alla delibera 307/23/CONS dell’AGCOM, pubblicata il 3 gennaio 2024, che aveva introdotto regole precise sulla possibilità per gli operatori di indicizzare i prezzi delle offerte all’andamento dell’inflazione. TIM, dopo aver rinunciato alla propria clausola ISTAT nel corso del 2024, aveva impugnato quelle norme davanti al TAR del Lazio. Il Tribunale, con sentenza del 9 dicembre 2024, aveva dato ragione parziale a TIM, annullando i commi 2, 4 e 7 dell’Articolo 8 quater della delibera, ma confermando tutti gli altri punti contestati. TIM però non si è fermata e ha portato la questione davanti al Consiglio di Stato, contestando proprio i commi che il TAR aveva ritenuto legittimi. Dall’altra parte, anche AGCOM ha presentato appello incidentale per difendere i commi che il TAR aveva invece annullato.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello di TIM. Nello specifico, ha confermato la necessità del consenso esplicito del cliente per accettare l’introduzione di una clausola di adeguamento all’inflazione. Ha inoltre ribadito la legittimità dell’annullamento retroattivo delle clausole inflazione introdotte prima della delibera AGCOM senza quel consenso, così come gli obblighi informativi che gli operatori devono rispettare nei confronti dei clienti.
AGCOM vince sui commi 2 e 4, ma perde sul comma 7
La parte più interessante riguarda l’appello incidentale dell’AGCOM. Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la posizione dell’Autorità, ritenendo legittimi i commi 2 e 4 dell’Articolo 8 quater. Il ragionamento è articolato e si appoggia sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo il CdS, il TAR aveva interpretato in modo troppo restrittivo la sentenza CGUE C 326/14: solo un meccanismo di adeguamento basato esclusivamente su un indice pubblico dei prezzi al consumo, chiaro, predeterminato e oggettivo, può escludere il diritto di recesso senza costi. L’introduzione di percentuali aggiuntive rispetto all’indice ISTAT, invece, non risulta oggettiva né predeterminata, e rappresenta uno strumento discrezionale che altera la posizione contrattuale dell’utente. La clausola, in sostanza, non supera il test di trasparenza indicato dalla CGUE.
Diverso il discorso per il comma 7, che prevedeva la possibilità per il cliente di passare gratuitamente a un’offerta senza indicizzazione qualora l’adeguamento superasse il 5% del canone. Su questo punto, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR: non emerge un potere dell’AGCOM di conformare il contenuto del contratto tra operatore e utente quando le parti hanno predisposto le clausole di indicizzazione in conformità alla delibera.
La reazione dell’Associazione Udicon
Nel procedimento è intervenuta anche l’Associazione Udicon, che aveva chiesto il rigetto dell’appello di TIM e l’accoglimento dell’appello incidentale dell’AGCOM. Martina Donini, Presidente Nazionale di Udicon, ha dichiarato: “Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato: confermate le tutele per i consumatori e la regolazione AGCOM che avevamo richiesto. L’indicizzazione delle tariffe non può essere imposta con una semplice comunicazione, ma richiede un consenso esplicito e informato.” Udicon ha inoltre sottolineato come la conferma di queste regole sia fondamentale soprattutto in un periodo in cui il rischio di aumenti automatici e imprevedibili a danno delle famiglie resta concreto.
