Reato di fuga pericolosa all’alt: è questa la novità introdotta dal Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, che inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 192 del Codice della Strada. La norma trasforma la fuga al posto di blocco, quando genera un pericolo concreto, da illecito amministrativo a reato penale autonomo.
La disposizione colpisce chi si sottrae all’alt delle Forze dell’Ordine mettendo a rischio l’incolumità degli operatori, di altri utenti della strada o la propria.
Da illecito amministrativo a reato penale
Fino all’entrata in vigore del decreto, la fuga durante un controllo stradale veniva generalmente qualificata come violazione amministrativa. L’unico possibile inquadramento penale era il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva più volte chiarito che la mera fuga, priva di violenza o minaccia, non integra automaticamente tale fattispecie.
Il nuovo comma 7-bis interviene proprio su questo punto, distinguendo tra una fuga “neutra” e una condotta caratterizzata da pericolosità concreta. Se il conducente non si ferma senza creare situazioni di rischio, resta applicabile la sanzione amministrativa. Quando invece la condotta è attiva e pericolosa, si configura il nuovo reato.
Quando scatta la reclusione fino a 5 anni
La norma individua come elemento centrale il criterio del pericolo concreto, da valutare in base alle circostanze effettive e in una prospettiva ex ante. Tra i comportamenti che possono integrare il reato rientrano:
- Velocità elevata in centri urbani densamente popolati
- Attraversamento di incroci con semaforo rosso
- Guida contromano o manovre che costringano altri utenti a frenate o deviazioni improvvise
- Rischio di investimento per gli agenti impegnati nel controllo
Le sanzioni previste comprendono la reclusione da sei mesi a cinque anni, la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo.
Il ruolo delle prove documentali
In sede processuale assume rilievo l’attività di documentazione svolta dagli operatori delle Forze dell’Ordine. Gli atti dovranno descrivere in modo analitico le manovre del conducente, le condizioni del traffico e dell’ambiente circostante.
Potranno essere utilizzati sistemi di ripresa video, testimonianze e ogni elemento utile a dimostrare la reale pericolosità della condotta. La valutazione del giudice si baserà sulla ricostruzione oggettiva dei fatti, con riferimento al rischio effettivamente generato al momento della fuga.
