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L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 attraverso la quale spiega il visto di conformità relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’anno d’imposta 2019 (Modello 730/2020) e approfondisce la questione della detrazione per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56 – Sez. III C).

Trattasi di una riduzione delle tasse (art. 16-ter decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,) legata alle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ovvero per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il legislatore ha dunque dato vita ad una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle spese stesse.

Di tale ausilio ne possono usufruire sia soggetti IRPEF che soggetti IRES, purché sostengano la spesa e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo specifico, che sia di proprietà, usufrutto, locazione, ecc..

Lo stesso vale anche per le spese sostenute per i costi di allaccio e quelle per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Detrazione per ricarica elettrica: requisiti tecnici e ammontare della detrazione

Per aver diritto al beneficio fiscale è necessario si devono necessariamente rispettare alcuni requisiti tecnici fissati dall’art.2, comma 1, lettere d) e h), del D. Lgs. n. 257 del 2016, ossia:

  • il punto di ricarica deve avere una potenza comune che permetta il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, eccetto i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private e che non sono accessibili al pubblico;
  • il punto di ricarica deve essere installato in un edificio residenziale privato o comunque riservato esclusivamente ai residenti; altrimenti deve trovarsi all’interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 3.000 euro da ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.

Il pagamento dell’onere deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione viene bloccata laddove il pagamento sia avvenuto in contanti.

Al termine ovviamente il contribuente dovrà conservare fatture o ricevute fiscali e ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute. Se ha pagato con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, basterà l’estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

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