dispositivi antiabbandono minori

Con un’approvazione ad effetto, il Ministero dei Trasporti sancisce l’obbligo di montare sulle auto dei dispositivi antiabbandono per i seggiolini. Se ne parlava da mesi ma tantissimi genitori si sono ritrovati impreparati alla notizia di ieri, tanto che nella sola città di Roma sembra che siano andati a ruba e nella serata non ne rimaneva nessuno.

Inizialmente l’entrata in vigore del decreto sembrava slittasse al 6 marzo 2020, quando invece l’articolo 172 del nuovo Codice della Strada faceva capolino il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale. Sebbene il concomitante Decreto Fiscale 2020 istituisce un fondo di 30 Euro per ciascun dispositivo acquistato, non è chiaro ancora quali sono i dispositivi antiabbandono che hanno realmente i requisiti per soddisfare le richieste del Ministero.

 

Dispositivi antiabbandono obbligatori in auto: fioccano multe salate

La bontà della legge sui dispositivi antiabbandono poggia sulla prevenzione di casi di bambini morti per asfissia in auto a seguito di un’amnesia dissociativa del genitore. Come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti:“l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino.

Ma il nodo fondamentale è che da ieri sono attive anche le nuove norme stradali, e le sanzioni previste se colti senza dispositivo, o peggio se ne avete uno ma non a norma, vanno da 81 a 326 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente. È vero che tra le pieghe dell’articolo 172 del Codice della strada si trovano le specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma nemmeno i produttori dei dispositivi erano preparati.

Come si legge nel Decreto 2 ottobre 2019, n. 122, questi sistemi devono aderire alle seguenti prerogative:

  • dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
  • Potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo.
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