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Truffe online, la Corte UE: rimborso subito anche col phishing

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Le vittime di truffe online hanno diritto a un rimborso immediato da parte della propria banca, anche quando l’istituto sospetta che il cliente sia stato poco attento con i propri dati di accesso. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con una sentenza che sposta in modo netto l’onere della prova. La banca restituisce prima i soldi e solo dopo, se intende recuperarli, deve dimostrare il dolo o la negligenza grave del correntista. Un’eventuale azione legale spetta quindi al prestatore di servizi di pagamento e non al consumatore truffato.

Il caso della cliente polacca caduta nella rete del phishing

La vicenda nasce in Polonia. Una cliente di una banca locale aveva messo in vendita un oggetto su una piattaforma online ed era stata contattata da un presunto acquirente, che in realtà era un cybercriminale. L’uomo le ha inviato un link che rimandava a un sito molto simile a quello del suo istituto. Lì la donna ha inserito le credenziali di accesso e anche il codice dell’autenticazione a due fattori, consegnando di fatto le chiavi del conto. Il risultato è stato un ammanco di circa 700 euro.

Uno schema da manuale di phishing, insomma. Già il giorno seguente la vittima ha segnalato l’operazione fraudolenta alla banca, che però si è rifiutata di restituire la somma. Secondo l’istituto la cliente avrebbe commesso una negligenza grave, venendo meno all’obbligo di custodire con cura le proprie credenziali. La donna si è allora rivolta a un tribunale polacco, che a sua volta ha chiesto alla CGUE come interpretare la PSD2, cioè la Direttiva UE 2015/2366 sui servizi di pagamento.

Cosa prevede la sentenza della Corte di Giustizia

Secondo i giudici europei la banca deve restituire l’importo del pagamento non autorizzato entro la giornata lavorativa successiva alla segnalazione, come previsto dall’articolo 73 della PSD2. Esiste una sola eccezione, ovvero il sospetto che sia stato il cliente stesso a commettere una frode. In questo caso però il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare per iscritto le proprie motivazioni all’autorità nazionale competente.

Il punto centrale riguarda proprio la negligenza. Il fatto che la banca ritenga che il cliente abbia reso possibile l’operazione, per esempio non proteggendo in modo adeguato le credenziali di sicurezza personalizzate, non basta per negare il rimborso immediato. Soltanto in un secondo momento l’istituto potrà chiedere indietro le perdite subite, ma dovrà dimostrare il dolo o la negligenza grave del correntista, come stabilisce l’articolo 74 della direttiva.

Per la Corte questa impostazione risponde all’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Lasciare alla banca la possibilità di rifiutare a priori la restituzione, appellandosi a una presunta leggerezza del cliente, svuoterebbe di efficacia l’obbligo di rimborso immediato. E costringerebbe la persona truffata a prendere l’iniziativa avviando un procedimento per far valere il proprio diritto, con tutti i costi e i disagi che ne derivano.

Tempi per la segnalazione e strade alternative

Chi subisce un addebito non autorizzato ha a disposizione al massimo 13 mesi per notificarlo alla propria banca. Se l’istituto non provvede al rimborso è possibile presentare un reclamo e rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, con un costo di 20 euro. Le decisioni dell’ABF però non sono vincolanti, e quindi per ottenere davvero la restituzione delle somme sottratte potrebbe comunque rendersi necessario avviare un procedimento legale.

Fonte: TecnoAndroid

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