Dopo trentaquattro anni di limbo normativo, gli autovelox hanno finalmente un decreto che ne disciplina l’omologazione. Il provvedimento porta la firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, datata 9 giugno, ed è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026. Entra in vigore il 12 luglio 2026 e introduce, per la prima volta, una procedura chiara per certificare i misuratori di velocità. Una svolta attesa da quando il Codice della Strada del 1992 pretendeva l’omologazione degli strumenti senza però spiegare come ottenerla. Un vuoto che ha alimentato migliaia di ricorsi e diverse pronunce della Corte di Cassazione, ferma nel dire che la semplice approvazione ministeriale non basta a considerare uno strumento omologato.
Autovelox: cosa cambia davvero con il nuovo decreto
Il punto centrale è mettere ordine in una materia diventata terreno di scontro continuo. Da adesso ogni nuovo modello di autovelox dovrà passare per una vera omologazione prima di finire su strada. E non solo il modello: ogni singolo apparecchio andrà sottoposto a una taratura iniziale e poi a verifiche periodiche, almeno una volta all’anno. Se la certificazione scade o il dispositivo non supera i controlli, semplicemente non potrà più essere usato per accertare le infrazioni.
Cambia anche la gestione dei dati. Fotografie e rilevazioni dovranno viaggiare protette da crittografia e firma digitale, mentre nelle immagini frontali i volti degli occupanti andranno oscurati, in linea con le norme sulla privacy. Piccoli dettagli, forse, ma che dicono molto sulla direzione presa.
Quali dispositivi restano accesi e quali no
Il decreto non guarda solo al futuro. Riguarda eccome anche gli apparecchi già piazzati lungo le strade italiane. Secondo il censimento del Ministero aggiornato al 10 luglio, in Italia risultano installati 4.060 sistemi di rilevazione della velocità. Di questi, 2.856 potranno continuare a lavorare, mentre 1.204 dovranno essere spenti temporaneamente, almeno finché non completeranno la procedura di omologazione. Praticamente uno su tre resta al palo.
I modelli che restano operativi sono quelli inseriti nell’Allegato B. In pratica il Ministero considera già omologati i dispositivi che appartengono a specifici prototipi ritenuti conformi ai nuovi requisiti tecnici. Attenzione, però: questo non significa che ogni apparecchio sia stato controllato uno per uno. Dovrà comunque corrispondere perfettamente al modello omologato, avere la taratura valida e superare tutte le verifiche. Per gli strumenti esclusi, invece, i produttori potranno presentare la documentazione necessaria e in molti casi il Ministero dovrà rispondere entro 60 giorni. Fino ad allora, niente multe.
Le conseguenze toccano pure la rete autostradale. Diversi Tutor di prima generazione, installati tra il 2004 e il maggio 2017, rischiano lo spegnimento temporaneo in attesa dell’omologazione. Le tratte coinvolte sarebbero almeno 83, distribuite su autostrade come A1, A4, A13, A14 e A16. Una prospettiva che preoccupa amministrazioni locali e associazioni per la sicurezza stradale, visto che i sistemi di controllo della velocità media hanno contribuito negli anni a ridurre incidenti e mortalità sulle tratte sorvegliate.
Il nodo dei ricorsi e delle vecchie sanzioni
Qui sta il punto più spinoso. Il decreto nasce proprio per colmare quel vuoto denunciato dalla Cassazione, che in più sentenze, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 2024, ha ribadito come approvazione e omologazione siano due procedimenti distinti. Eppure diversi giuristi non credono che il contenzioso sparirà. Secondo una parte della dottrina un decreto ministeriale non può equiparare in automatico dispositivi solo approvati a strumenti formalmente omologati, se questa equiparazione non trova un fondamento diretto nel Codice della Strada. Tradotto: i ricorsi contro le multe elevate con apparecchi coinvolti dalla nuova disciplina potrebbero continuare, con i giudici a valutare caso per caso.
E le vecchie multe? Restano contestabili, sì, ma il decreto non ha effetto retroattivo. Le sanzioni elevate prima dell’entrata in vigore non vengono sanate né annullate in automatico. I procedimenti già avviati proseguono con le regole precedenti e chi ritiene illegittima una multa dovrà continuare a contestarla con gli strumenti ordinari di ricorso. Anche per le nuove sanzioni, se emergono dubbi sulla corretta applicazione del decreto o sulla posizione del singolo dispositivo, resta possibile impugnare il verbale davanti all’autorità competente.