Lo scontro tra operatori telefonici in Italia ha appena aggiunto un capitolo piuttosto succoso. Fastweb ha inviato una diffida formale a iliad chiedendo lo stop immediato della nuova campagna pubblicitaria con Megan Gale, l’ex volto storico di Omnitel e poi di Vodafone. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Benedetto Levi, CEO di iliad Italia, che ha condiviso il documento su LinkedIn accompagnandolo con un commento che suona come una provocazione neanche troppo velata: “Tutto cambia. Tutti possono cambiare. Ma non a tutti il cambiamento piace”. Un modo abbastanza eloquente per far capire come la prende l’operatore francese.
La questione ruota tutta attorno al nuovo spot iliad costruito sul concept “Poche cose sono per sempre”, con Megan Gale protagonista assoluta. Nel video, la modella australiana cammina per le vie di Milano e viene riconosciuta da alcune persone che l’hanno vista “in un’altra pubblicità”. Attorno a lei si sviluppano battute sul cambiamento e sul passaggio a iliad, con frasi come “Megan, cosa ci fai in questo spot?”, “Ho deciso di cambiare” e “Eh sì, è passata in iliad anche lei”. Un richiamo evidente, quasi sfacciato, alla memoria pubblicitaria del settore. E proprio questo elemento ha fatto scattare la reazione di Fastweb.
Cosa contesta Fastweb nella diffida a iliad
Nel documento inviato a iliad, Fastweb sostiene che la campagna sarebbe “volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio”. Il riferimento è chiarissimo: Megan Gale viene definita nella lettera come “storico volto della pubblicità Omnitel e successivamente Vodafone fra il 1999 e il 2008. Secondo la società, iliad avrebbe sfruttato un’immagine già fortemente legata al percorso pubblicitario di Vodafone in Italia per raccontare il passaggio verso un altro operatore.
Ma la contestazione non si ferma alla scelta della testimonial. Fastweb entra nel dettaglio dello spot, sottolineando ad esempio che Megan Gale appare vestita di rosso, colore che identifica Vodafone nel mercato italiano fin dal 2003. Secondo Fastweb, l’insieme di questi elementi configurerebbe un “indebito e ingiustificato agganciamento alla notorietà e all’immagine aziendale Vodafone”, oltre a creare possibile confusione tra i due brand e una comparazione ritenuta suggestiva tra Vodafone e iliad. La società richiama nella diffida diverse disposizioni del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, insieme agli articoli 2598, numeri 2 e 3, del codice civile, che riguardano la concorrenza sleale.
La richiesta: cessazione entro 24 ore
Nella parte finale del documento, Fastweb non lascia molto spazio all’interpretazione. La richiesta a iliad è netta: procedere “all’immediata cessazione della diffusione della campagna in questione, su qualsiasi mezzo” e confermare l’avvenuta rimozione “entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della presente”. Nel caso in cui iliad non dovesse adeguarsi, Fastweb si riserva di agire “nelle sedi competenti”, aprendo quindi la strada a un possibile contenzioso legale.
