Dal 19 giugno 2026 scatta ufficialmente lo stop al telemarketing selvaggio per le offerte di luce e gas: la data è ora nero su bianco, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del cosiddetto decreto bollette. Una notizia che riguarda milioni di persone, praticamente chiunque abbia un’utenza domestica e un telefono che squilla a qualsiasi ora del giorno.
La novità interviene direttamente sull’articolo 51 del Codice del consumo, con l’introduzione di un nuovo comma (l’8 bis) che parla chiaro: è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche tramite messaggi, se l’obiettivo è proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Un divieto esplicito, senza troppi giri di parole. Ma la vera domanda è un’altra: basterà davvero a fermare il fenomeno?
Il nodo del consenso e i possibili escamotage
Chi conosce un po’ il settore sa bene che i call center non si arrendono facilmente. E in effetti, lo stesso testo della norma lascia aperta una porta. Il professionista può infatti contattare il consumatore per telefono nel caso in cui la richiesta sia partita direttamente dal consumatore stesso, attraverso le interfacce informatiche dell’azienda, oppure quando il cliente abbia espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. Ecco il punto: tutto si gioca intorno al consenso. E come sappiamo, i modi per ottenerlo sono tantissimi, e non sempre limpidi. Moduli precompilati, caselle già spuntate, passaggi poco chiari durante la registrazione a un servizio online. Lo stop al telemarketing selvaggio rischia di trasformarsi in una corsa a chi riesce a raccogliere più autorizzazioni, magari con metodi al limite della correttezza.
C’è però un altro elemento importante introdotto dal comma 8 ter: i contatti telefonici autorizzati dovranno avvenire da un numero che identifichi in modo univoco chi sta chiamando. Niente più telefonate da numeri fasulli o mascherati. Chi viola queste regole si espone a una conseguenza piuttosto seria: i contratti stipulati a seguito di un contatto irregolare saranno considerati nulli. Una misura pensata per colpire in particolare la piaga dello spoofing, quella tecnica con cui i call center camuffano il numero da cui chiamano per sembrare più affidabili o per non essere rintracciabili.
Il ruolo del Garante Privacy e di AGCOM
Nella nuova architettura normativa, un ruolo centrale spetta al Garante Privacy e all’AGCOM. Entrambi saranno chiamati a raccogliere le segnalazioni dei cittadini in caso di violazioni. Se la condotta molesta verrà accertata, gli operatori telefonici dovranno procedere con la sospensione del numero incriminato. Un meccanismo che sulla carta funziona, ma che richiederà tempi rapidi e una collaborazione efficace tra le autorità coinvolte e le compagnie telefoniche.
Va detto che non è la prima volta che si prova a mettere un freno al telemarketing selvaggio su luce e gas. I tentativi passati si sono rivelati in gran parte inefficaci, e ancora oggi le chiamate dei call center restano una presenza quotidiana nella vita di praticamente tutti. Le nuove norme entreranno in vigore il 19 giugno 2026, e a quel punto si vedrà se il divieto riuscirà davvero a produrre effetti concreti o se i soliti escamotage finiranno per svuotarlo di significato.
