Il web si sa è un posto vario e ricco di tantissime possibilità, alcune delle quali come appunto i social network consentono alle persone di mettersi in contatto l’una con l’altro e di esprimere la propria opinione condividendola con i conoscenti o con i followers.

Però si sa bene che laddove è presente una community che si esprime è necessario anche che ci sia una moderazione, da un semplice controllo di ciò che viene scritto da parte di soggetti terzi che in base ad un regolamento interno o alla semplice morale, decidono quali contenuti possano essere mostrati e quali invece è meglio rimuovere.

A quanto pare in questo contesto ora bisognerà considerare un altro piccolo tassello in più, d’ora in avanti infatti usare l’espressione “bimbominkia” nei confronti di qualcuno sarà considerato come reato di diffamazione in quanto lesivo dell’onore altrui, a stabilirlo la Corte Suprema di Cassazione, che di fatto equiparato l’offesa su internet a quella perpetrata sulla carta stampata.

 

Il caso che ha portato alla sentenza

Il caso da cui è arrivata la sentenza che farà giurisprudenza, è quello di Enrico Rizzi, animalista siciliano che in passato fu denunciato per diffamazione dopo le brutte parole spese per il defunto Diego Moltrer, già presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e appassionato di caccia.

Successivamente in difesa di Moltrer si espresse una sua amica che definì Rizzi appunto un bimbominkia, facendo passare Rizzi dall’imputato alla parte lesa, denunziando la donna presso il Tribunale di Trento, il quale ha confermato la sentenza del 16 aprile 2019 che “ha affermato la penale responsabilità di C.M. per il reato di diffamazione aggravata continuata commesso ai danni di E.R. (Enrico Rizzi, ndr)”.

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