unipolsai generali

L’Antitrust ha sanzionato UnipolSai Insurance e Generali Italia per aver adottato una pratica commerciale scorretta che viola il “Codice del Consumo” in sede di liquidazione dei sinistri rc auto.

Lo stesso lo comunica Agcm, sottolineando di aver inflitto a ciascuno, in considerazione della gravità e della durata della causa, una sanzione di 5 milioni di euro, limite massimo di legge consentito.

Le società “hanno reso difficile ai clienti l’accesso al fascicolo di reclamo e hanno omesso informazioni pertinenti sull’importo del rimborso o sul suo rifiuto“. L’Antitrust parla di “comportamenti ingannevoli e aggressivi”.

Ecco cosa è successo

In primo luogo, spiega l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le due società hanno posto in essere “comportamenti dilatatori, ostruttivi e/o di rifiuto ingiustificato, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accedere al fascicolo”. Sembra infatti che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto alle scadenze previste dalla normativa di settore, a numerose richieste di accesso agli atti.

Nel caso di Generale, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle richieste di accesso hanno riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di un’offerta risarcitoria o del suo rifiuto, quando il diritto di accesso non è ancora sorto per la parte lesa , sottolinea ancora l’Autorità. La società, tuttavia, in questi casi “non ha comunicato l’inammissibilità della richiesta, né ha effettuato il login una volta concluso il processo di valutazione della domanda”.

Anche Unipol nei guai

UnipolSai, invece, in alcuni casi ha risposto alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio “Centro di Liquidazione“, anziché inviarla al richiedente. Inoltre, le società “non hanno fornito informazioni rilevanti in merito alla determinazione o alle ragioni del rifiuto del risarcimento”.

Si tratta, secondo l’Autorità, di carenze idonee a indurre i destinatari ad accettare l’offerta risarcitoria o a rifiutarla senza le informazioni necessarie per opporvisi. Infine, la pratica commerciale è stata svolta imponendo ostacoli di varia natura all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione rc auto e senza rispettare i termini previsti dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto.

L’Autorità ha quindi accertato la non correttezza di tale pratica commerciale, ritenuta idonea a limitare notevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione all’indennizzo del sinistro.

FONTEarchynewsy
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