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Il 21 aprile è stata approvata ufficialmente dal Governo la bozza riguardante il Decreto Riaperture, la quale introdurrà una novità importante per la prima volta nel nostro Paese: le certificazioni verdi Covid-19. Le suddette sono uno strumento utile per spostarsi tra le regioni in zona arancione e rossa a partire dal prossimo 26 aprile. In questo modo, l’Italia va a seguire un modello che stato tracciato in tutta Europa, seguendo anche un modo di fare simile: le certificazioni verdi Covid-19 saranno in tutto tre, e anche quelle italiane potranno essere rilasciate sia in forma digitale che cartacea e verranno introdotte probabilmente in estate.

 

Covid-19: ecco cosa certifica e a chi serve il “certificato verde”

Le certificazioni verdi Covid-19, così come sono state concepite dal Decreto Riaperture, vanno ad attestare tre elementi:

  • la vaccinazione avvenuta
  • la guarigione dal Covid-19
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigienico rapido con risultato negativo

Come accennato prima, i certificati verdi Covid-19 saranno utili a chi vorrà spostarsi tra Regioni o Province autonome in zona arancione o rossa. Non saranno invece necessari per quanto concerne gli spostamenti tra Regioni e Province autonome in zona bianca o gialla.

“Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa”.
Non ci sono altri impieghi previsti dal Decreto per i certificati verdi Covid-19, dunque attualmente l’ipotesi riguardante un impiego come lasciapassare per accedere a luoghi pubblici o all’aperto non è ancora presente.

Come si ottiene la certificazione e per quanto è valida

In base al tipo di certificazione c’è la variazione della risposta:
  • La certificazione riguardante l’avvenuta vaccinazione viene rilasciata dalla struttura sanitaria dove ha compiuto la vaccinazione. La suddetta riporta il numero di dosi somministrate rispetto a quelle previste e viene inserita nel fascicolo sanitario del cittadino;
  • La certificazione che va a sancire la guarigione viene rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuto l’eventuale ricovero, se questo non c’è stato, dai medici di medicina generali e dai pediatri;
  • Della certificazione che attesa l’esito del tampone negativo se ne occupano le strutture sanitarie pubbliche, le strutture sanitarie private autorizzate e accreditate e le farmacie dove è avvenuta l’effettuazione del tampone.

Tuttavia, anche in tal caso, tutto dipende sempre dalla certificazione:

  • La certificazione della vaccinazione dura 6 mesi;
  • Anche la certificazione della guarigione dura 6 mesi. Non c’è più validità quando, nei 6 mesi, c’è positività al Covid-19;
  • La certificazione dell’esito negativo del tampone dura in tutto 48 ore.

Infine, il Decreto Riaperture sottolinea già da questo momento che la validità anche nel nostro Paese delle certificazioni rilasciate negli Stati dell’UE e in quelli riconosciuti:

“Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.”

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