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Pace Fiscale: attenzione agli errori, ecco chi può chiedere il rimborso

Forse non ci crederete, ma esiste anche un rimborso per la Pace Fiscale. Il precedente lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza 1783/12/2021. Cosa è stato stabilito? Secondo il decreto fiscale 193/2016 di cui all’articolo 6, rientrano nella rottamazione delle cartelle esattoriali tutte quelle somme che il contribuente ha versato successivamente alla presentazione della domanda.

Questo sancisce un aspetto importantissimo in merito al provvedimento della Pace Fiscale. Gli effetti di quest’ultima sono attivi al momento stesso in cui il contribuente decide di beneficiarne. Ciò vuol dire che le somme versate subito dopo la domanda rientrano tra quei benefici. Quindi l’Agenzia delle Entrate non può fare il calcolo delle cifre a partire dall’accoglimento della domanda, bensì dalla data di invio. Cosa significa questo?

 

Pace Fiscale: il calcolo delle cartelle esattoriali va fatto a partire dalla data della richiesta

Se il calcolo delle somme dovute deve partire dalla data della richiesta del contribuente per rientrare nella Pace Fiscale, allora cambia tutto. Ciò significa che sanzioni, more e interessi devono essere annullati

e le somme pagate subito dopo la domanda hanno valore.

Di conseguenza nel caso in cui il Fisco abbia fatto calcoli errati si ha il diritto di ricalcolo e rimborso del debito dovuto, tenendo conto di quanto già versato. È lo stesso CTR del Lazio ad evidenziare nella sua sentenza l’intento del provvedimento:

Ricondurre le conseguenze della rottamazione esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche – più o meno celeri – della stessa“.

Allo stesso tempo però l’articolo 6 del decreto legge 193/2016, anche in merito alla Pace Fiscale, sancisce quanto segue:

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente alla definizione“.

Questo perché il provvedimento, o meglio detta agevolazione, diventa attivo dalla data di presentazione della domanda e non da quella dell’accettazione. Speriamo che anche il Decreto Ristori di aprile porti buone nuove.

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Pubblicato da
Osvaldo Lasperini