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A seguito dell’abolizione di Equitalia e della confluenza delle sue competenze nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche la possibilità di attuare il pignoramento di un conto corrente è passata nelle mani di quest’ultimo ente. Con la legge 2020 sono stati chiariti alcuni punti riguardanti i campi d’azione entro cui l’Agenzia delle Entrate sezione Riscossione potrà andare ad agire, e tra questi risulta presente anche il pignoramento del conto corrente.

Ma quand’è che risulta possibile procedere in direzione del pignoramento di un conto aperto a nome di un cliente?

Pignoramento conto corrente: cos’è e quando può avvenire

Anzitutto, per pignoramento si intende quel procedimento formale, rientrante nell’ambito dei “pignoramenti presso terzi”, che viene messo in atto ai sensi dell’articolo 491 del codice civile come misura di esecuzione del recupero di un credito vantato nei confronti di un debitore.

In tal senso, il pignoramento di un conto corrente potrebbe essere determinato dalla volontà di saldare un eventuale debito nei confronti di terzi, che possono essere anche le banche stesse, e si può attuare attraverso il blocco del conto corrente o il prelievo delle somme dello stesso importo del debito direttamente dal conto corrente dell’intestatario.

Mentre in precedenza era necessario passare attraverso il giudice per vedere approvata la richiesta di pignoramento di un determinato conto corrente, con lo snellimento della burocrazia in quest’ambito, nel 2020 sarà possibile intraprenderne l’iter senza passare attraverso alcun procedimento giudiziario.

Quindi ad oggi le somme dovute possono essere subito bloccate sul conto corrente e utilizzate per saldare i debiti, senza dover passare attraverso l’agenzia delle entrate e attenderne il riscontro.

Il discorso appare diverso per  situazioni debitorie contratte con il Fisco. In tal caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione all’atto della notifica della cartella esattoriale non si rivolge più al giudice per citare in giudizio il debitore, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta già di per sé è un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto del giudice, e pertanto si può procedere con il pignoramento del conto corrente laddove, passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non risulta esser stata ancora pagata.

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