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Conto corrente: quando la banca può chiuderlo senza consenso

In questo periodo in molti si sono chiesti cosa si è discusso al Governo riguardo alla facoltà data alle banche di operare una chiusura del vostro conto corrente unilateralmente. Semplificando, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che la procedura è valida quando i conti sono oggetto d’indagine per reati finanziari da parte della Magistratura o a seguito dei controlli operati dalla Guardia di Finanza.

L’istituto bancario deve tuttavia fornire prova a sostegno delle sue azioni, soprattutto documenti che attestino movimenti sospetti sul conto anche in relazione a livelli di credito eccessivo. Il tutto è emerso da una interrogazione parlamentare in Commissione Finanze del Senato.

 

Chiusura conto corrente da parte della banca, quando è possibile

Gli attori interessati dall’interrogazione sono gli onorevoli Siri e Villarosa, rispettivamente degli schieramenti Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Fornendo risposta alle domande poste da Armando Siri in Commissione finanze del Senato, il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Mattia Villarosa ha spiegato che

le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto di indagine da parte della Guardia di finanza o da parte della magistratura su reati finanziari, se vi è un livello di rischio di credito troppo elevato”.

Dunque, ricapitolando: ai sensi dell’art. 1845 del c.c., riguardante il recesso dal contratto, e combinando quanto disposto dal Dlgs. n.206/2005, detto anche Codice del consumo, si può desumere che se l’istituto di credito viene a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a carico del cliente, cui sia associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con le misure di verifica rafforzata disposte dalla Banca d’Italia, tale può recedere dal contratto unilateralmente.

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Pubblicato da
Flavio Mezzanotte