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Firma digitale: vale quanto una firma autografata? Il parere della Cassazione

La firma digitale viene vista come l’equivalente della tradizionale firma autografata associata al documento di riconoscimento che attesta l’avvenuta paternità paternità dell’apposizione stessa. Praticamente una situazione identica con quanto si può constatare nel contesto delle email inoltrate mezzo posta certificata (PEC).

 

Firma digitale: che valenza possiede

Il nuovo metodo di apporre la firma riporta in dote le caratteristiche di integrità, autenticità e non ripudiabilità e gode pertanto di efficacia giuridica a tutti gli effetti, secondo quanto disposto  dal disposto dell’art. 20, comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (il c.d. C.A.D., D.Lgs. 82/2005, recentemente modificato dal D.Lgs. 217/2017), il quale stabilisce che:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”

Esistono però diverse tipologie di firma digitale ed avere dunque differenti formati elettronici. In ogni caso essa si lega al certificato emesso a nome del soggetto sottoscrittore, il quale è unico ed inequivocabile ai sensi dell’art. 29, comma 1 del C.A.D.Detto ciò, possiamo avere due tipi di firma digitale:

  • CAdES (Cryptographic message syntax Advanced Electronic Signatures)
  • PAdES (Portable document format Advanced Electronic Signature)

La prima garantisce la compresenza del documento informatico firmato e del file che contiene la firma autenticata con estensione .p7m. La seconda, invece, prevederà luso del classico formato .pdf

per il documento e sarà leggibile dai comuni sistemi di lettura informatici come PC, smartphone, tablet ed e-reader senza l’uso di un apposito software dedicato come nel primo caso.

 

La firma digitale ed il suo ruolo nel PCT (Processo Civile Telematico)

PCT è un acronimo dietro cui si mascherano una serie di procedure civili legate all’uso della firma digitale per operazioni ed attività di:

  • consultazione on-line del fascicolo processuale
  • comunicazione telematica con gli uffici giudiziari
  • pagamento telematico del contributo unificato

A tal proposito è necessario che gli atti siano creati in conformità alle misure tecniche richieste dall’art. 12 del Provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 (con successivi aggiornamenti), il quale ammette espressamente sia il formato PAdES sia il CAdES.

In diretta conseguenza, ambedue i metodi di apposizione ed i loro utilizzi sono ammessi ed equivalenti e conferiscono, pertanto, validità e piena efficacia al documento.

 

Firma Digitale e Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10266/2018 del 27 aprile 2018, in merito alla validità dei diversi formati di firma digitale, esprimendo il consenso alla parità ed all’equivalenza giuridico-amministrativa dei due sistemi.

Sia che il file pervenga in formato .p7m che in formato PDF non c’è differenza: entrambi sono egualmente riconosciuti senza eccezioni all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea adeguatisi, tramite apposita normativa di Regolamento n. 1506/2015 della Commissione Europea (art. 1), al riconoscimento degli standard tecnici delle firme digitali che sulla base dell’ordinamento nazionale viene riconosciuta a tutti gli effetti.

“La struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES”

Non vi sono dunque elementi discriminanti circa la validità delle firme e non vi sono prassi né obiettivi specifici che creino dei pregiudizi verso l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità. I due formati sono equivalenti.

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Pubblicato da
Domenico