Telemarketing energia, ecco la nuova trovata che sta girando: non più una telefonata diretta per vendere luce e gas, ma un mezzo squillo che scompare in un attimo, spesso da un numero italiano dall’aria familiare, giusto per spingere chi lo riceve a richiamare. E da lì parte tutto. La stretta contro le chiamate indesiderate è entrata in vigore da poco, il 19 giugno 2026, con un’idea chiara in testa: evitare che un contratto nasca da una telefonata mai richiesta, magari colta in un momento di distrazione e chiusa con un consenso poco limpido. Le segnalazioni raccolte da Federconsumatori raccontano però un fenomeno più sottile, che aggira il divieto senza sembrare farlo.
La chiusura progressiva del mercato tutelato ha costretto milioni di famiglie a fare i conti con offerte nuove, cambi di fornitore e condizioni economiche da valutare. Nella Relazione annuale ARERA 2025 si legge che nel 2024 il 23,8% dei clienti domestici ha cambiato fornitore elettrico almeno una volta, contro il 18,9% del 2023. Numeri che, spalmati su oltre 30 milioni di punti di prelievo, pesano parecchio sulla gestione quotidiana delle utenze di casa. Il telefono resta uno dei canali più insidiosi per vendere energia: chi riceve la chiamata spesso non ha davanti la scheda dell’offerta, fatica a capire chi sta parlando, a distinguere il fornitore vero dall’agenzia commerciale o dal call center di turno.
Cosa è cambiato dal 19 giugno 2026 per i contratti luce e gas
La base normativa è la Legge 49/2026 di conversione del DL 21/2026, il cosiddetto decreto Bollette, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026. La modifica interviene sull’articolo 51 del Codice del Consumo e aggiunge commi dedicati alle sollecitazioni commerciali nel settore dell’energia elettrica e del gas, comprese le tante chiamate che di fatto sono spam. Da quella data chi telefona per proporre un’offerta luce o gas non ha più alcun titolo per farlo se manca una richiesta diretta o un consenso valido di chi riceve la chiamata. E la regola vale anche per i messaggi commerciali con lo stesso scopo, qualunque sia il mezzo usato.
I casi consentiti sono pochi e ben delimitati. Il consumatore può essere contattato solo quando ha chiesto lui stesso di essere ricontattato, tramite un modulo sul sito o un’area clienti del venditore, oppure quando è un cliente già acquisito che ha dato un consenso specifico a ricevere proposte su energia elettrica e gas. Non basta un via libera generico infilato dentro una formula indistinta. E il consenso deve poter essere ricostruito: data, ora, canale di raccolta, informativa mostrata, finalità accettate. Senza questa catena documentale, sostenere che un contatto sia legittimo diventa complicato.
Il trucco dello squillo e perché il richiamo non basta
Il meccanismo descritto è molto concreto. L’utente riceve una chiamata da un numero italiano, spesso con un prefisso simile o comunque familiare. La telefonata si interrompe quasi subito. Il destinatario, convinto si tratti di una comunicazione personale o locale, richiama. E qui trova una voce preregistrata o un sistema che annuncia linee occupate e promette un ricontatto. Poi, guarda caso, arriva la proposta commerciale. Federconsumatori parla di una doppia violazione: prima la chiamata ingannevole che spinge a richiamare, poi la proposta senza consenso esplicito.
La difesa di chi usa questi schemi è prevedibile: l’utente ha richiamato, quindi il contatto non è più a freddo. Solo che l’argomento regge poco. Una richiesta libera è quella di chi ha visto una pubblicità, confrontato offerte o cercato informazioni. Ricevere mezzo squillo da un numero sconosciuto e richiamare per capire chi ha chiamato non è affatto esprimere consenso a una proposta luce o gas. L’onere di dimostrare che il contatto sia legittimo, tra l’altro, ricade sul professionista, non sul consumatore.
Federconsumatori ha annunciato che segnalerà la pratica ad ARERA e AGCM, chiedendo controlli e sanzioni più severe. Le due Autorità hanno competenze diverse ma che si incastrano: ARERA presidia il settore energia e la tutela degli utenti nei servizi regolati, AGCM interviene sulle pratiche commerciali scorrette e sulle condotte ingannevoli. Sullo sfondo restano il Garante Privacy, chiamato in causa quando emergono trattamenti illeciti di dati o consensi non documentabili, e AGCOM, competente sulle comunicazioni elettroniche e sul contrasto ad abusi delle numerazioni come lo spoofing. Il nodo di fondo resta aperto: nel 2026 si tollera ancora che un contratto possa partire da una telefonata senza uno strumento capace di comprovare l’identità di chi accetta, quando SPID e CIE ormai si usano un po’ per tutto.