Megan Gale resta al centro dello spot Iliad, e adesso che il Giurì ha pubblicato le motivazioni complete della sua pronuncia, si capisce meglio perché il ricorso di Fastweb sia finito nel nulla. Il 26 Maggio 2026 l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria aveva già respinto le contestazioni, dichiarando che le comunicazioni esaminate non erano in contrasto con il Codice di Autodisciplina. Con la pubblicazione integrale della pronuncia n. 11/2026, però, arrivano i dettagli che spiegano nel concreto il ragionamento del collegio.
Tutto nasce dalla campagna “Ho deciso di cambiare”, lanciata da iliad all’inizio di Maggio 2026 con il ritorno davanti alla telecamera di una testimonial storica. Megan Gale, infatti, era stata il volto delle campagne Omnitel e Vodafone tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. E qui sta il nocciolo della questione sollevata da Fastweb, che dal 1° Gennaio 2026 ha incorporato Vodafone Italia.
Perché il Giurì ha dato torto a Fastweb
Secondo Fastweb, la campagna avrebbe sfruttato la notorietà costruita negli anni dal legame tra Megan Gale e Vodafone, configurando un agganciamento all’immagine del concorrente e una forma di pubblicità comparativa fuori dalle regole. Il Giurì, però, ha smontato l’impostazione fin dalle fondamenta. Nelle motivazioni il collegio spiega che la notorietà acquisita da Megan Gale nel corso della carriera appartiene a lei, non alle aziende per cui ha lavorato. È un diritto della personalità, non un bene aziendale su cui un’impresa possa vantare un’esclusiva.
Ragionare al contrario, osserva il Giurì, vorrebbe dire trattare una persona come un asset, mischiando il diritto delle cose con qualcosa che riguarda la persona in sé. C’è poi il fattore tempo: le campagne che hanno reso celebre la testimonial in Italia risalgono a circa vent’anni fa, e ogni eventuale effetto giuridico di quel rapporto va considerato ormai esaurito. Da qui la conclusione che non esiste nessun obbligo di astensione per altri operatori che vogliano usare la stessa testimonial. Il collegio precisa anche che il procedimento non tocca eventuali obblighi contrattuali tra Megan Gale e le aziende, ma solo la conformità della comunicazione al Codice di Autodisciplina.
L’abito rosso e la questione comparativa
Tra le contestazioni di Fastweb c’era pure la scelta di far indossare a Megan Gale un abito rosso, colore storicamente legato al marchio Vodafone. Anche qui il Giurì ha detto no, giudicando il richiamo troppo debole per pesare nella valutazione. Il rosso, scrivono nelle motivazioni, è un colore diffusissimo e usato da molti operatori delle telecomunicazioni, quindi privo di qualsiasi carattere distintivo.
Esclusa anche l’ipotesi di pubblicità comparativa illecita. Nello spot non vengono nominati né Vodafone né Fastweb, né altri operatori. La comunicazione, secondo il collegio, si limita a valorizzare una caratteristica delle offerte Iliad, cioè la promessa del “Per Sempre”, senza mettere a confronto servizi o offerte della concorrenza.
Alla luce di tutto questo, il Giurì ha confermato quanto già anticipato il 26 Maggio 2026: “Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina”. Nessuna violazione, quindi, e ricorso respinto integralmente. Iliad Italia potrà continuare a mandare in onda lo spot con Megan Gale, ritenuto pienamente corretto. Forte anche di questo via libera, giovedì 28 Maggio 2026 Iliad Italia ha lanciato il secondo spot TV con protagonista Megan Gale, stavolta con il claim “parlano i fatti”.