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WindTre, rimodulazioni a partire da marzo

Uno degli operatori telefonici più utilizzati in Italia, WindTre, da un po’ di tempo sta apportando delle modifiche alle sue offerte, introducendo delle rimodulazioni per alcune delle sue offerte prepagate. Infatti, a causa dell’inflazione e dell’incertezza in cui regna il mercato, alcune compagnie telefoniche sono costrette ad aumentare i loro prezzi.

Di quanto aumenteranno le offerte?

A partire dal 16 marzo 2023 alcune delle offerte prepagata proposte dall’operatore telefonico WindTre, a causa dell’inflazione, subiranno una rimodulazione e un aumento del costo di ben 2 euro in più al mese. 

I clienti interessati riceveranno un SMS da parte dell’operatore per essere avvisati del cambio di tariffa e contenente tutti i dettagli dell’operazione. In caso di offerta Junior che coinvolge dei minorenni, l’SMS sarà inviato al numero dei genitori o di chi ne fa le veci. Inoltre, a causa di questa rimodulazione, i clienti potranno decidere di aggiungere dei Giga alla propria offerta che a seconda della promozione potranno variare da 30 GB fino addirittura a GB illimitati.

Per aumentare i propri Giga basterà inviare un SMS di conferma al numero gratuito 43143 scrivendo PLUS, entro massimo tre giorni dalla ricezione del messaggio sulla rimodulazione che riceverete da WindTre. In caso di aumento dei Giga scegliendo l’opzione illimitati, è possibile disattivare, se eventualmente presenti, le offerte attive che prevedono un aumento del traffico dei dati da accostare all’offerta principale.

Clausola ISTAT

A partire dal gennaio 2024 WindTre ha introdotto nei suoi contratti la cosiddetta clausola ISTAT:  “Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WindTre ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto. L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.”

In questo caso quindi, in caso di aumenti dei costi delle offerte a causa degli adeguamenti dei prezzi, non si tratterebbe più di una modifica contrattuale e di conseguenza non si potrà più rescindere il contratto senza dover pagare delle penali.

 

 

 

 

 

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Pubblicato da
Federica Iazzi