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Pignoramento di case ed immobili: come funziona e quali sono le procedure

Le procedure di pignoramento di case ed immobili sono atti volti all’attuare un decreto ingiuntivo voluto per mano dell’ufficiale giudiziario che agisce per conto dell’Agenzia Riscossione. L’ente, di fatto, sancisce la misura da volersi nei confronti del debitore che deve asternersi dall’attuare la sottrazione del credito e degli altri beni pignorati in relazione a quanto definito per iscritto all’’art. 491 e successivi del Codice di Procedura Civile, Pignoramento Esattoriale.

La procedura 2020, consistente nella cosiddetta espropriazione esecutiva, può coinvolgere non solo il diritto di proprietà – visto come titolarietà su una casa – su superfici immobili ma anche pertinenze, frutti dipendenti da affitti e locazioni e mobili da arredamento. Si tratta di una nuova riforma che merita di essere esaminata nel dettaglio.

 

Misura di pignoramento immobili 2020: ecco cosa bisogna sapere

Un creditore per il quale si imposti una ipoteca su un bene non può procedere con il pignoramento di altri immobili se non ha prima espropriato quello ipotecato (art. 2911 c.c.). Nel caso in cui si proceda all’estensione della misura verso altri beni immobili non pignorati è il giudica a ridurre il medesimo o attuare la sospensione sulla vendita del bene non ipotecato fino al raggiungimento della soglia di garanzia stabilita.

La nuova procedura formale si attiva nel momento in cui un debitore non adempia ai suoi obblighi fiscali in relazione al pagamento del debito. In tal caso è il creditore a rivolgersi al giudice che adempie ai suoi obblighi definendo le misure previste previste dal decreto ingiuntivo.

Dopo la suddetta procedura si esorta il debitore a procedere tramite un atto di precetto che rappresenta una comunicazione ufficiale per l’invito al pagamento con relativo preavviso di esproprio immobiliare. In mancanza di risposta da parte del debitore il decreto diventa esecutivo e prevede l’attualizzazione dell’esproprio immobiliare con successiva vendita all’asta dei beni volta a recuperare il credito richiesto.

A partire dal nuovo anno vi sono delle integrazioni importanti agli atti ingiuntivi già previsti. Si parla della cosiddetta esecuzione forzata che prevede ora alcune novità:

  • La vendita dell’immobile pignorato e l’assegnazione dei beni, ora può essere richiesta entro 45 giorni rispetto ai 90 giorni pre-riforma.
  • Nell’atto di precetto del pignoramente, è ora oblbigatorio indicare che “Il debitore può, con l’ausilio dei un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano consumatore.”
  • Pubblicità delle vendite dei beni pignorati: nella sezione speciale del sito del Ministero della Giustizia chiamata portale delle vendite, devono essere pubblicizzati i beni pignorati messi in vendita. Il creditore per ogni lotto, dovrà versare 100 euro. Tale importo è rivalutato dall’ISTAT ogni 3 anni.
  • Rateizzazione del bene pignorato: è possibile pagare a rate il bene pignorato.Tale rateazione, non può però superare i 12 mesi. Nel caso in cui il debitore non dovesse pagare anche una rata, perderebbe ogni beneficio e la possibilità anche di recuperare quanto pagato fino a quel momento.
  • Esecuzione forzata senza vendita: nel caso in cui dopo 3 tentativi di vendita del bene pignorato non andati a buon fine, il Giudice, può decidere di interrompere la procedura esecutiva.
  • Revocatoria semplificata: la novità riguarda la procedura di vendita di un bene pignorato, per cui nel caso in cui venga donato un bene immobile prima del pignoramento, è possibile per il creditore chiedere l’inefficacia dell’atto se la trascrizione del pignoramento

Altre novità convergono anche su:

  • Pubblicità: il processo esecutivo è estinto nel caso in cui non venga effettuata la prescritta pubblicità alla vendita entro i termini;
  • Conversione pignoramento immobiliare: la rateazione passa da 18 a 36 mesi;
  • Tempo per il deposito della documentazione ipocatastale: la scadenza per consegnare la certificazione notarile sostitutiva passa da 120 giorni a 60 giorni.
  • Stima immobile pignorato: può essere riferita ora esclusivamente sul valore di mercato stimato dal perito nominato.
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Pubblicato da
Domenico
Tags: pignoramento