come non pagare il canone rai

Il Canone RAI torna ad essere uno degli argomenti più discussi in Italia, a seguito di nuove richieste per la sua abolizione e nuove truffe che stanno coinvolgendo diversi telespettatori. Da diversi mesi a questa parte, infatti, molti cittadini italiani sono stati coinvolti in dei tentativi di frode sfruttanti proprio il pagamento di queste imposta per la televisione. Non è un mistero che i criminali del web sfruttino sempre più elementi per portare a termine i loro piani, ma in questo caso, visto l’argomento poco utilizzato solitamente, la truffa è risultata essere più vincente. Per essere più specifici, il canone RAI è diventato oggetto di phishing attraverso delle email di posta elettronica che richiedevano dei dati personali degli utenti sotto falso nome dell’Agenzia delle Entrate.

Come ripetuto più volte, purtroppo, non esiste alcun modo per non pagare il Canone RAI se non facendo parte di un stretto  numero di esenzioni  previste dalla stessa normativa vigente nel nostro paese.

Canone RAI: ecco come non pagarlo legalmente e come non cadere nelle truffe

Prima di procedere con i casi di esonero, dobbiamo ricordare che il Canone RAI è un’imposta che assoggetta tutti i possessori di un dispositivo in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre. Pare quindi ovvio che chi non sia in possesso di un dispositivo con tale caratteristica, non sia tenuto a pagare tale imposta. In questo caso sarà sicuramente necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere effettuato secondo un iter ben preciso e  quindi non ci si dovrà affidare ad eventuali email arrivate sulla propria posta elettronica.

Tutti gli altri casi di esenzione invece sono per:

  • Coloro che hanno un’età uguale o superiore ai settantacinque anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
  • I funzionari di un’organizzazione internazionale.
  • I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
  • Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
  • I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
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